Con la Risposta n. 247/2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito corrispondente alla detrazione per lavori di riqualificazione energetica (art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) può essere ceduto solamente ai terzi collegati agli interventi.
QUESITO. L’istante rappresenta di dover eseguire degli interventi di risanamento, manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica sulla propria abitazione. Dato che tali interventi risultano di ammontare molto ingente, l’interpellante ritiene che non avrà capienza d’imposta per poter fruire completamente delle detrazioni spettanti per tali interventi di edilizi.
Ciò posto, visto che una parte degli interventi che l’istante intende porre in essere riguarda la riqualificazione energetica della singola unità immobiliare, lo stesso, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio del 2018, intende cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi sopra menzionati e relativi alla riqualificazione energetica della singola unità immobiliare.
In particolare, l’istante dichiara di voler cedere il credito a favore della società XXXX S.r.l. della quale è amministratore e socio.
Con la Circolare n. 11/e del 2018, rileva l’istante è stato chiarito, al fine di evitare delle illimitate cessioni dei crediti che sarebbero assimilati a dei veri e propri strumenti finanziari negoziabili, che la cessione può essere effettuato anche nei confronti di “altri soggetti privati diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
L’istante chiede, quindi, se il fatto di essere socio e amministratore della predetta società soddisfi il requisito del collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione richiesto dalla circolare citata.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. Dopo le premesse, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima, non può ravvisarsi nel solo fatto che l’istante, soggetto legittimato a fruire delle detrazioni in esame sia socio e amministratore della società cui l’istante intende cedere il relativo credito.
Il collegamento deve, infatti, essere verificato con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, rapporto, rispetto al quale, la società XXXX risulta del tutto estranea.
L'ALTRA RISPOSTA N. 249/2019. Ricordiamo che, con la Risposta n. 249/2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il titolare del credito, maturato a seguito dell’effettuazione di interventi di riqualificazione energetica ed antisismici, non può cederlo alla ditta individuale subappaltatrice di alcuni impianti tecnologici, di cui egli stesso è titolare (LEGGI TUTTO).