Possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 e antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
È quanto prevede la bozza – datata 2 aprile 2019 – del decreto-legge Crescita, all'articolo 9 recante “Modifiche alla disciplina degli incentivi per i lavori di efficienza energetica e rischio sismico”.
La suddetta disposizione ha l'obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale.
La relazione tecnica ipotizza che la disposizione determini un incremento pari all'1% delle spese annue sostenute per gli interventi in oggetto e ipotizza che un ulteriore 1% sia relativo alle spese agevolate dalla legislazione vigente.