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Ecobonus ed ecosismabonus, accesso anche alle società: nessuna limitazione su immobili merce o strumentali?

È quanto emerge dalla lettura della nuova circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate che sembra riprendere la definizione originale della norma più ampia verso le società. L'intervento dell'Arch. Francesco Giordano, Vicepresidente Nazionale dell'Istituto Casacerta

martedì 11 giugno 2019 - Redazione Build News

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Dopo numerosi ricorsi vinti dai contribuenti in commissione tributaria sembra che l’Agenzia delle Entrate con la nuova circolare “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità” abbia deciso di allinearsi alle sentenze favorevoli ai contribuenti sull’applicazione dell’ECOBONUS ed ECOSISMABONUS su tutti gli immobili posseduti e detenuti dai soggetti che conseguono reddito d’impresa.

Questa considerazione sembra confermata dall’assenza di indicazioni e riferimenti contrari alla riqualificazione sismica ed energetica di tutte le tipologie di immobili societari. Riferimenti invece presenti nella guida “Le agevolazioni fiscali per risparmio energetico - marzo 2019” (rif. risoluzione 303 e 340 del 2008).

Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo la nascita della norma sulla riqualificazione energetica estrapolandola dalla pag 294 della stessa circolare 13/E:

Aspetti Generali

La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante nonché alle modalità di fruizione della detrazione. In particolare, l’art. 1 della legge n. 296 del 2006 elenca, ai commi da 344 a 347, le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e, per ciascuno di essi, l’ammontare massimo di detrazione spettante.

Il successivo comma 348 rinvia alla normativa in materia di detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente recata dall’art. 16-bis del TUIR e dal relativo decreto di attuazione (DI n. 41 del 1998), nonché alle disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici. E’ infine previsto dal comma 349 un ulteriore decreto attuativo, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico il 19 febbraio 2007 (integrato dai DI del 26 ottobre 2007, del 7 aprile 2008 e del 6 agosto 2009).

La detrazione, originariamente spettante per le spese sostenute nel 2007, è stata prorogata al 31 dicembre 2019, ovvero, per quelle relative ad interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, al 31 dicembre 2021.

In merito quindi ai soggetti ammessi alla detrazione a pag. 295:

Soggetti che possono fruire della detrazione

Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) (art. 2 del DI 19 febbraio 2007).

Tali soggetti, che devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo, sono:

proprietari o nudi proprietari;

titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;

soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici,in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;

familiari conviventi;

coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;

promissario acquirente.

I chiarimenti forniti in relazione ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono riferibili, in via generale, anche ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

Per questi ultimi, tuttavia, si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni.

Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore del bene o dell’opera ed è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (locataria), a prescindere dai canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In tal caso:

non vige l’obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;

gli adempimenti documentali devono essere assolti dall’utilizzatore. A tal fine, la società di leasing dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata la detrazione (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.6).

L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 1).

Nessun riferimento quindi a interpelli o chiarimenti contrari (presenti nella guida di marzo 2019) ad interventi di riqualificazione energetica effettuati da società, in genere immobiliari o di ristrutturazione, su oro immobili che debbono possedere o detenere direttamente quali beni strumentali e non su immobili merce o non locati.

Tali limitazioni non erano presenti nel suddetto decreto attuativo della norma iniziale, difatti all’art 2 del DL 19 febbraio 2007:

b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Nei successivi chiarimenti della circolare a pag. 316 relativi a

Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 8 e 9) Art. 14, comma 2-quater, d.l. n. 63 del 2013” e pag 318 Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 10 e 11) Art. 14, comma 2-quater.1 del decreto legge n. 63 del 2013

non emerge nuovamente alcuna limitazione.

A questo punto possiamo solo immaginare che i tanti ricorsi vinti dai contribuenti (vedasi risoluzione 22/E del 12/03/2018, CTP Sondrio 73/2018, CTP Lombardia 2906/2018, CTR lombardia sede Milano 1077/2016, CTR Lombardia 2692/2015 sede Brescia, CTR Lombardia 2549/12/2015 del 10/06/2015, CTP Varese n.94/1/13 del 21/6/2013, ecc) sull’accesso SISMABONUS ed ECOBONUS su immobili non strumentali e locati a terzi siano stati di aiuto? Tali ricorsi sono nati anche dalla presa di posizione dei dottori commercialisti che con la loro nota 184 del 2012 hanno confermato e ribadito la non restittività della norma a particolari categorie di immobili da riqualificare.

Il fatto certo è che la posizione della presa dall’agenzia delle entrate con questa circolare sembra autorizzare i contribuenti a portare in detrarre gl’interventi ECOBONUS già effettuati su tutte le tipologie di immobili (fino a nuovi chiarimenti) ed a incoraggiarli per quelli futuri con la stessa modalità.

Si attende pertanto un ulteriore sforzo da parte dell’agenzia a non lasciare dubbi su questa rinnovata e ritrovata posizione.

Cercando di evitare che si arrivi a sentenze Paradossali con passaggi che colpiscono l’immaginario di chi legge “…in quanto finirebbe per far dire alla legge una cosa che la legge non dice (e che, si presume, secondo il suddetto canone interpretativo, non voleva dire“ (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis 6 marzo 2019, n. 3023” o come quella della ordinanza di Cassazione 10126 del 11 aprile 2019 dove si ribadisce “Niente sanzioni se si verificano obiettive condizioni di incertezza su contenuto, oggetto, destinatari della norma tributaria, anche se dopo anni il fisco fornisce chiarimenti con un documento di prassi”.

Chiarimento ed interpretazioni forzate, che non sembrerebbero necessarie in questo caso, vista la tassatività e semplicità delle affermazioni normative.

Arch. Francesco Giordano

Vicepresidente Nazionale dell'Istituto CASACERTA www.casacerta.it

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