Domani 12 luglio è l’ultimo giorno per trasmettere alle Entrate i dati della cessione del credito per le spese di riqualificazione energetica effettuate nel 2018 sulle singole unità immobiliari. Dal 5 agosto 2019 il fornitore, che non cede il credito ricevuto, deve comunicarlo e utilizzarlo in compensazione con il modello F24.
La cessione del credito
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha esteso agli interventi di riqualificazione energetica sulle singole abitazioni quanto già previsto dal 1° gennaio 2016 per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali (legge n. 208/2015). Dal 1º gennaio 2018, dunque, i contribuenti beneficiari dell’ecobonus su singole unità immobiliari possono cedere il credito d’imposta che corrisponde alla detrazione spettante. La cessione può essere fatta al fornitore che ha effettuato gli interventi oppure ad “altri soggetti privati”, ossia persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, collegati comunque al rapporto che ha dato origine alla detrazione. A regime, la trasmissione delle informazioni relative alla cessione del credito deve essere fatta entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Solo per le spese sostenute nel 2018, invece, occorre dare comunicazione alle Entrate entro il 12 luglio.
Gli interventi “qualificati”
La scadenza riguarda i dati relativi al credito ceduto corrispondente esclusivamente alla detrazione per le spese effettuate su singole unità immobiliari e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per gli interventi di risparmio energetico “qualificato”, ossia quelli agevolati al 50% e 65% sulle singole unità (articolo 14, Dl n. 63/2013). Beneficia della detrazione del 50%, per esempio, l’acquisto e la posa in opera di finestre e infissi, l’impianto di solare termico e la caldaia a biomassa. Dà diritto alla detrazione del 65%, invece, l’impianto a condensazione in classe A con sistema di termoregolazione evoluto, la pompa di calore e i pannelli solari. Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.
I “capienti” e gli “incapienti”
I contribuenti Irpef e Ires, beneficiari dell’ecobonus, possono cedere il credito. Gli “incapienti”, ossia pensionati, lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi che hanno una imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni spettanti da lavoro dipendente (come previsto dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 13, comma 1, lettera a, e comma 5, lettera a, Tuir) possono cedere il credito anche a banche e a intermediari finanziari (articolo 14, comma 2-ter, Dl 63/2013). Al contrario i “capienti”, ossia i contribuenti che possono fruire della detrazione in quanto tenuti al versamento delle imposte, non possono farlo verso istituti di credito e intermediari finanziari (articolo 14, comma 2-sexies, Dl n. 63/2013). Per entrambi, comunque, la cessione non può essere fatta nei confronti della PA.
Doppio binario per la trasmissione
La comunicazione può essere fatta tramite i servizi telematici disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia: Entratel e Fisconline. In questo caso occorre indicare la denominazione e il codice fiscale del cedente, il tipo di intervento effettuato, l’importo complessivo della spesa sostenuta e del credito cedibile, l’anno di sostenimento della spesa. Inoltre, bisogna riportare i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario e l’ammontare del credito ceduto.
E’ possibile anche presentare la comunicazione direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia, utilizzando l’apposito modello, allegato al provvedimento 18 aprile 2019. Il modulo può anche essere inviato tramite Posta elettronica certificata (Pec), sottoscritto con firma digitale o autografa, ma in quest’ultimo caso, va allegato un documento d’identità del firmatario.
Comunicazione e utilizzo del credito dal 5 agosto
Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. Per questo è importante che il cessionario verifichi che nel proprio “Cassetto fiscale” che il credito d’imposta gli è stato attribuito: nella propria area riservata, infatti, sono visibili le informazioni sull’accettazione del credito, dopo la quale egli potrà utilizzarlo. Con le stesse funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario. La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione del credito ricevuto avviene a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, sempre dopo l’accettazione del credito stesso. Solo per le spese sostenute nel 2018, la comunicazione del cessionario può essere effettuata a partire dal 5 agosto 2019.
Utilizzo del credito in compensazione
Se il fornitore non cede il credito ricevuto, totalmente o parzialmente, l’importo va ripartito in 10 quote annuali di pari importo e deve essere utilizzato in compensazione con il modello F24, da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Di norma, tali quote sono utilizzabili in compensazione a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione dello stesso credito. Eccezionalmente per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 il credito in compensazione è utilizzabile in compensazione a partire dal 5 agosto 2019, solo dopo averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito delle Entrate. (fonte: Fisco Oggi)