“Sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra, quindi, anche quella destinata all’Enea. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; pertanto, attesa la similitudine con la sanatoria del 2019, si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata”.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 (in allegato), che contiene le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).
“Restano confermati”, ricorda l'AdE nella circolare, “i chiarimenti resi con la risoluzione del 18 aprile 2019, n. 46/E, con la quale è stato precisato, conformemente al parere del Ministero della sviluppo economico, che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal comma 2-bis dell’art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.
La circolare omnibus cita anche l’ordinanza della Cassazione 21 novembre 2022, n. 34151, nella quale si sostiene che “In tema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 344 e ss., l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. Trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente, perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione”.
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