L'Ecobonus può essere utilizzato anche per gli interventi di riqualificazione energetica sulle unità collabenti. La precisazione arriva in una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate. Il tema, e la richiesta di chiarimento nella direzione raggiunta, era stato posto da Uncem nello scorso autunno ai tecnici dell'Agenzia in occasione dei numerosi incontri a Roma e a Torino relativi agli accatastamenti degli edifici rurali non ancora iscritti al registro edilizio-urbano del Catasto. L'Ecobonus applicabile ai ruderi, presenti in numero molto elevato nei borghi alpini, favorisce così il recupero.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione in Catasto o dalla richiesta di accatastamento e dal pagamento dell’Imu, se dovuta. Per usufruire dell’Ecobonus non conta la categoria catastale, spiega la circolare. La detrazione spetta quindi anche agli immobili rurali. Anche gli interventi realizzati sugli edifici classificati nella categoria catastale F2 (unità collabenti) possono ottenere l’Ecobonus. Pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, le unità collabenti iscritte al Catasto possono essere considerate esistenti. Un’altra condizione perché le unità collabenti ottengano l’Ecobonus è che siano dotate di un impianto di riscaldamento. Non è invece necessario che l’impianto sia funzionante. È sufficiente dimostrare che l’impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.