Il diritto alla detrazione maturato da una società a seguito delle spese per la riqualificazione energetica e imputato per trasparenza pro quota ai tre soci non può essere ceduto alla stessa società istante. Il quadro normativo e di prassi evidenzia che il collegamento necessario per la cedibilità del credito va individuato nel rapporto che ha dato origine alla detrazione.
È la sintesi di Fisco Oggi della risposta n. 415 del 15 ottobre 2019, fornita dall’Agenzia a una società che chiedeva chiarimenti sulla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica.
L’Agenzia precisa che se fosse consentita la cessione del credito alla società partecipata, il beneficiario potrebbe così optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d’imposta, facoltà non prevista dalla disciplina vigente.
Le normativa in esame, evidenzia l’Agenzia, prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75% delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, legge di Bilancio 2017 ha introdotto il comma 2-sexies nell’articolo 14 del Dl n. 63/2013). Successivamente, la legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di cedere il credito a tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici indicati nell’articolo 14, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
Con i provvedimenti delle Entrate del 28 agosto 2017 e del 18 aprile 2019 e con le circolari n. 11/2018 e n. 17/2018 sono stati fornite delle precisazioni sull’ambito applicativo della cessione del credito in esame. In particolare, è stato chiarito che i “soggetti privati” cessionari sono diversi dai fornitori, sempre che sussista siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Per la cedibilità del credito, quindi, è necessario un collegamento con il “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, anche al fine di circoscrivere i casi e di evitare impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Nel caso in esame, conclude l’Agenzia, i soci ai quali la società istante ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica non potranno cedere alla stessa società il credito corrispondente alla suddetta detrazione, in quanto tale facoltà non è prevista dalla normativa. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato la risposta n. 415/2019