La mancata produzione della ricevuta di invio documentazione all'Enea non può pregiudicare la fruizione della detrazione fiscale per le riqualificazioni energetiche degli edifici, stante anche la dimostrazione dell'esecuzione dei lavori e delle relative spese sostenute. In caso di errori od omissioni, il contribuente può infatti inviare una comunicazione di rettifica.
Lo ha precisato la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 19, con la sentenza n. 853/2015 depositata il 10 marzo.
LA VICENDA. Nella vicenda in esame, l'Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto a un contribuente la spesa da lui sostenuta per riqualificazione energetica e portata in detrazione nella misura del 55%, a causa della mancata produzione della ricevuta di invio documentazione all'Enea. La Commissione tributaria provinciale di Milano respinse il ricorso sul presupposto, tra gli altri, che l'invio della prescritta documentazione all'Enea è condizione essenziale per beneficiare dell'ecobonus, non essendo sufficiente la prova di aver sostenuto il costo dell'opera.
Di diverso avviso la Ctr di Milano che invece ha accolto l'appello del ricorrente e parzialmente riformato la sentenza della Ctp di Milano, annullando quindi la cartella di pagamento relativamente alla detrazione di imposta. La Commissione tributaria regionale di Milano ha ricordato che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010 “in nessuna sua parte parla di decadenza dal beneficio fiscale de quo, anzi prevede, nelle spiegazioni del paragrafo 3 – Detrazione d'imposta del 55 per cento per interventi di risparmio energetico e, più nel dettaglio, al paragrafo 3.7 – Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all'ENEA, che il contribuente possa rettificare la documentazione e la scheda informativa mediante l'invio di una comunicazione di rettifica, al fine di porre rimedio e di correggere eventuali errori ed omissioni”.
L'OMISSIONE NON PUÒ COMPORTARE LA DECADENZA DAL BENEFICIO FISCALE. Pertanto, la Ctr Milano ha ritenuto che “l'omissione contestata dall'Ufficio, che per altro ha successivamente ricevuto la stessa documentazione, non possa pregiudicare l'invocata deduzione stante anche l'avvenuta dimostrazione dell'esecuzione dei lavori e delle relative spese sostenute”.