Gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti non sono l’uno (il secondo) la mera prosecuzione dell’altro, quindi, godono ognuno della detrazione introdotta dall'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296/2006, con limite di spesa massimo. L’autonomia dei singoli lavori è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
Nel caso prospettato, a cui l’Agenzia delle entrate ha dato riscontro con la risposta n. 143 del 23 gennaio 2023 (in allegato), infatti, per quanto riguarda la sistemazione e il rifacimento della copertura dello stabile, la società istante ha prodotto copia della Cila e della comunicazione all’Enea della fine dei lavori, presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019, nonché della fattura emessa dalla ditta che ha effettuato gli interventi. E anche in relazione alla sostituzione degli infissi, realizzata l’anno successivo, ha fornito copia degli stessi documenti presentati e datati 2020.
È per questo motivo che la società potrà beneficiare, nel periodo d'imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro, con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, pur avendo già usufruito, nel periodo 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, come da dichiarazione della ditta individuale che li ha eseguiti.
In buona sostanza, per dissolvere il dubbio manifestato dall’interpellante in merito al fatto che “nel caso in cui gli interventi … realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni'' (articolo 16-bis, comma 4, Tuir, a cui la richiamata legge del 2006, tra l’altro, rinvia) l’amministrazione ricorre, non soltanto alla normativa vigente, ma alla propria prassi chiarificatrice.
Nello specifico riprende due circolari: la n. 17/2015 – con la quale ha chiarito che l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente – e la n. 19/2020 – dove ha precisato che l'autonoma configurabilità dell'intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori (cfr interrogazione parlamentare n. 503909 del 1° dicembre 2010, richiamata dalla stessa società istante).
Considerato che gli adempimenti amministrativi presentati dall’istante, in relazione ai due interventi, sono indubbiamente riscontrabili, come previsto dall'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, che attualmente disciplina le detrazioni in argomento, lo sconto fiscale spetta nella misura del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro per l'intervento del 2019 e nella misura del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro per la sostituzione degli infissi.