Sono stati proposti ieri dai relatori i seguenti emendamenti al decreto-legge fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2020:
Art. 4
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 4-bis
(Modifica agli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica)
1. All’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 3.1, dopo le parole “legge 24 dicembre 2007, n. 244” sono inserite le seguenti: “, oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all’ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo”;
b) dopo il comma 3.1, è aggiunto il seguente:
“3.1-bis “Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all’accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019”.
“La proposta”, spiega la relazione illustrativa, “mira ad integrare le misure già previste dal dl crescita in ordine all’utilizzo dell’ecobonus e alla sua disponibilità da parte dei beneficiari, nell’ottica non solo di tutelare gli incapienti ma anche di agevolare i piccoli fornitori i quali non possono garantire l’utilizzo dello sconto fattura introdotto dal dl crescita.
Tale credito, che verrebbe riconosciuto a favore del soggetto che commissiona i lavori di riqualificazione energetica degli immobili, consisterebbe in una erogazione diretta su un conto corrente da lui indicato. Il credito, riconosciuto per l'intero ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di manutenzione, verrebbe poi ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
Trasformare la detrazione in una somma disponibile per il beneficiario, consentirebbe allo stesso di poter ottenere più facilmente un finanziamento bancario pari all’importo complessivo del bonus cui avrebbe diritto, ottenendo in tal modo la disponibilità liquida per poter procedere al pagamento dei lavori di riqualificazione dell’immobile”.
Articolo 4
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)
1. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 2-septies, dopo le parole: “dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti”, sono aggiunte le parole “ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica”;
2) al comma 2-septies, le parole: “31 dicembre 2013”, sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2015”;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1-sexies.1, dopo le parole: “dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti”, sono aggiunte le parole “ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica”;
2) al comma 1-sexies.1, le parole: “31 dicembre 2013”, sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2015”.
“Nella versione attuale”, spiega la relazione, “la normativa in materia di incentivi fiscali (es. art. 16 c. 1-sexies.1 del D.L. 63 del 4 giugno 2013 e s.m.i., a sua volta riferito all’art. 16-bis del TUIR) rende le detrazioni “[…] usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica […]”.
Tale formulazione, pur ricomprendendo un ampio numero di enti dedicati alla gestione dell’ERP, genera incertezze sull’applicabilità della disciplina ad alcune società operanti in base ad affidamenti di natura in house providing, ma non ancora oggetto all’epoca della costituzione di affidamento specifico in materia di gestione degli stabili ERP. In particolare la questione riguarderebbe il Comune di Milano, proprietario di un patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per un totale di 260 complessi, pari a 1.061 edifici (di cui 322 condomini misti) e circa 28.800 unità abitative. Tale patrimonio, di dimensione particolarmente rilevante rispetto al totale nazionale, è oggetto di un affidamento in house a MM S.p.A., società partecipata al 100% dal Comune, che ne gestisce il facility e property management in nome e per conto del Comune, in base a una convenzione con orizzonte di lungo periodo (sino al 2045). Si chiede di risolvere un’asimmetria di trattamento che non apporta benefici agli inquilini del Comune di Milano e, in ultima analisi, ai cittadini, estendendo la finestra temporale di riferimento per la qualificazione dei soggetti beneficiari, anche al fine di includere nella disciplina eventuali ulteriori gestori ERP”.