Per gli edifici destinati ad attività artigianale, non è dovuto il pagamento del costo di costruzione, ma solo il pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Lo ha precisato il Tar Veneto, sezione seconda, con la sentenza n. 589/2015 depositata il 26 maggio.
IL CASO IN ESAME. Nel caso esaminato dai giudici amministrativi veneti, è risultato dalle planimetrie depositate in giudizio e dalla denuncia di inizio attività che attesta l’esecuzione dei lavori approvati dai vigili del fuoco, che la parte commerciale e artigianale dell’immobile sono chiaramente delimitate e strutturalmente separate, e che l’attività artigianale, che comprende lo svolgimento di lavori meccanici, elettrici, di gommista e lavaggio, ha un’autonomia funzionale, perché svolta non solo in favore degli acquirenti dei veicoli oggetto dell’attività commerciale, ma anche nei confronti di proprietari di automobili di altri marchi, come risulta dai contratti di service partner depositati in giudizio, dalle insegne luminose autorizzate, nonché dalla nota di accettazione delle consistenti somme fissate quale obiettivo complessivo di vendita di ricambi originali.
Inoltre, la società non opera solo nel ramo di attività commerciale, ma anche in quello dell’industria meccanica come risulta dall’attestazione Inps.
IL CONTEGGIO VA CONDOTTO IN MANIERA DISTINTA SULLE SUPERFICI AFFERENTI AI DIVERSI USI. Secondo il Tar Veneto, in un tale contesto “in base al criterio dell’oggettiva destinazione funzionale delle opere, il conteggio deve essere condotto in maniera distinta sulle superfici afferenti ai diversi usi che, con riguardo alla componente del costo di costruzione, soggiacciono a regimi diversi, non potendosi dar corso al criterio della destinazione prevalente in una fattispecie caratterizzata dalla netta separazione strutturale delle due destinazioni, e dalla comprovata non accessorietà dell’attività artigianale rispetto a quella commerciale”.
Oltretutto il Comune “non ha indicato né in sede procedimentale né in giudizio come applicare il criterio di prevalenza alla fattispecie in esame, e il riferimento al criterio della superficie produrrebbe l’effetto paradossale di esentare dal pagamento del costo di costruzione anche la superficie con destinazione commerciale, dato che la superficie con destinazione artigianale (mq 3.131,10) è molto maggiore di quella commerciale (mq 1710,60)”.