Nella Gazzetta Ufficiale n.131 del 7 giugno 2016 è stato pubblicato il decreto 24 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente avente ad oggetto “Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano”.
COLLEGATO AMBIENTALE. Il cosiddetto Collegato ambientale - legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» - all'art. 23 ha modificato ed integrato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con una specifica disciplina avente ad oggetto «accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».
L'art. 206-sexies, inserito nel decreto legislativo n. 152/2006 dal citato art. 23 del Collegato ambientale, disciplina l'individuazione di «azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche». In particolare i commi 1 e 3, del citato art. 206-sexies, prevedono l'inserimento nei bandi di gara di «criteri di valutazione delle offerte ......... con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate».
Ai sensi del citato art. 206-sexies, commi 1 e 3, l'entita' dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali ammessi a beneficiarne, i descrittori acustici, e i valori di riferimento da considerare, le percentuali minime di residui, rifiuti e materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti, la materia prima e l'energia risparmiate da considerare per l'assegnazione dei punteggi premianti, i materiali utilizzabili solo previo trattamento per escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana, sono definiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 221 del 2015 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «con uno o piu' decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di' cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008».
I criteri ambientali minimi di cui ai decreti 5 febbraio 2015 e 24 dicembre 2015 sono in linea con le finalita' e i contenuti della disciplina dettata dal citato art. 206-sexies, commi 1 e 3, lett. b), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
NUOVO CODICE APPALTI. L'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – nuovo Codice degli appalti - disciplina i criteri oggettivi per la valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e prevede, tra l'altro, che le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare, anche con specifico riferimento al «maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente».
DECRETO 24 MAGGIO 2016. Il decreto 24 maggio 2016 pubblicato sulla GU di ieri definisce, in attuazione dell'art. 206-sexies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, uno specifico punteggio premiante per i beni derivanti da materiali post consumo riciclati, dal recupero degli scarti e da materiali ottenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi disciplinati dai «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servigio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici» di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2015, e dei «Criteri ambientali minimi per le forniture di articoli di arredo urbano» di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2015, ad integrazione di detti criteri.
Prodotti, materiali e manufatti per edifici, inclusi gli edifici scolastici. L'allegato 1 al decreto ministeriale 24 dicembre 2015, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici», è integrato come segue:
a) al paragrafo 2.6.2, «Miglioramento prestazionale del progetto», dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle norme tecniche di settore, quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, nonche' le altre specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di tali materiali e manufatti».
b) al paragrafo 2.6.2, nella sezione «verifica», dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
«Il progettista deve dichiarare se tale materiale o manufatto sia o meno utilizzato al fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d'uso degli immobili oggetto di gara, e allegare, oltre a quanto previsto nella corrispondente specifica tecnica, una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:
- la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;
- l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.»
Articoli per l'arredo urbano. L'allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 2015, recante «Criteri ambientali per le forniture di articoli di arredo urbano», è integrato come segue:
a) dopo il paragrafo 4.2.5 e' introdotto il seguente:
«4.3 Criteri premianti: maggiore contenuto di materiale riciclato. All'offerta di articoli in plastica o miscele di gomma-plastica, plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche, elementi di parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano, costituiti da materiale riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene e' assegnato un punteggio pari al 5% del punteggio tecnico. Detti beni devono in ogni caso essere conformi alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie.
Per la verifica della conformita' valgono i mezzi di prova o di presunzione di conformita' previsti nella corrispondente specifica tecnica. L'offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:
- la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;
- l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.»
Dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.