Premiare, negli interventi che riguardano gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche, l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.
È quanto prevede il nuovo articolo 206-sexies inserito nel Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) dalla Legge Green Economy o Collegato ambientale - Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio ed entrata in vigore il 2 febbraio (LEGGI TUTTO).
Il nuovo articolo 206-sexies stabilisce che “le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilita' dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014”.
“BONUS ACUSTICO”. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte (ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice Appalti) con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con un decreto del Ministero dell'ambiente.
Stesso discorso per le gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche: anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di risanamento acustico (realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000), le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti del Ministero dell'Ambiente.
DECRETI DEL MINAMBIENTE. Entro sei mesi il Ministro dell'ambiente, con uno o piu' decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, definisce:
a) l'entita' dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno;
b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;
c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;
d) i materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.