Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.111 del 15 maggio 2015, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2015 recante “Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici”.
Nell'allegato 1 del decreto sono illustrate le modalità di individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art. 18, comma 8-bis del decreto Fare (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), come modificato dall'art. 10, comma 3-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'art. 19, comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
Verra' individuato un numero consistente di edifici scolastici sui quali testare modelli e parametri e valutare in modo quantitativo l'efficacia degli interventi, approntare sistemi semplificati di monitoraggio strumentale, anche sperimentando la possibilita' di verifica periodica dello stato di conservazione generale.
In particolare, il Piano prevede la realizzazione delle seguenti attivita':a) completamento ed arricchimento della base di dati esistente, sia migliorando il livello di dettaglio delle informazioni sugli edifici scolastici, sia assicurando la raccolta dei dati relativi agli interventi di messa in sicurezza effettuati o in corso di effettuazione sugli stessi, a seguito di provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale o locale per la riduzione del rischio sismico, con la collaborazione dei ministeri e degli enti competenti;
b) definizione di parametri di valutazione del rischio che consentano di confrontare costi e benefici al fine della predisposizione di piani di riduzione del rischio e sviluppo di un modello di rilevamento e monitoraggio che consenta il continuo aggiornamento dei parametri di rischio;
c) definizione delle caratteristiche minime di un sistema semplificato di monitoraggio accelerometrico per gli edifici scolastici, in grado determinare i parametri piu' significativi ai fini della valutazione dello stato di danneggiamento in tempo quasi-reale, compatibili con i sistemi dell'Osservatorio Sismico delle Strutture del Dipartimento della protezione civile, anche per cio' che riguarda la trasmissione dati;
d) strumentazione, a titolo sperimentale, di un numero limitato di edifici scolastici con il sistema semplificato di monitoraggio accelerometrico e predisposizione di una rete di trasmissione dei dati cosi' come definiti alla lettera c);
e) individuazione, di concerto con le amministrazioni e gli enti interessati, delle scuole sulle quali testare parametri, modelli e sistemi di rilevamento e monitoraggio;
f) acquisizione dei dati relativi a pericolosita' ed amplificazione locale dei siti in cui sono costruite le scuole, anche attraverso le mappe di microzonazione sismica disponibili, al fine di determinare i parametri di scuotimento alla base delle successive valutazioni di rischio;
g) acquisizione dei dati relativi ad elementi strutturali e non strutturali e di utilizzazione della scuola al fine di produrre valutazioni di vulnerabilita' ed esposizione per le successive valutazioni di rischio;
h) realizzazione di un'analisi di rischio multilivello per ciascuna delle scuole individuate e stime di classificazione semplificata del rischio, nonche' di valutazioni approssimate di analisi costi benefici in caso di interventi di riduzione della vulnerabilita';
i) organizzazione presso alcune delle scuole individuate, almeno una per Regione, di un corso di formazione per la valutazione di vulnerabilita', rischio ed esposizione a fini di classificazione e realizzazione presso tutte le scuole di giornate informative per studenti e docenti;
j) valutazione della possibilita' di uno scambio dei flussi informativi tra l'Anagrafe dell'edilizia scolastica e le informazioni che verranno acquisite sui vari istituti scolastici e, eventualmente, definizione delle modalita' e sua attivazione;
k) produzione di rapporti e raccomandazioni.
CONVENZIONE TRA IL CENTRO DI GEOMORFOLOGIA PER L'AREA DEL MEDITERRANEO E IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. Alla realizzazione delle attivita' volte all'individuazione del modello unico di rilevamento e potenziamento provvede il Centro di Geomorfologia per l'area del Mediterraneo nell'ambito di un'apposita convenzione di durata triennale da sottoscriversi tra il citato Centro e il Dipartimento della Protezione Civile.
All'erogazione delle risorse finanziarie si provvede secondo le modalita' stabilite nel Documento Tecnico di Rendicontazione annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012.
Il Centro di Geomorfologia per l'area del Mediterraneo provvede alla realizzazione delle attivita' anche avvalendosi dei Centri di competenza per le problematiche connesse alla riduzione del rischio sismico di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, sulla base di appositi accordi.