Procedere alla definizione dei termini e delle modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici; fornire linee di indirizzo univoche per una migliore definizione degli interventi di adeguamento sismico e strutturale da ammettere al finanziamento; ripartire le risorse di cui al Fondo per interventi straordinari tra le regioni e le province autonome sulla base di indici di rischio aggiornati.
Sono questi gli obiettivi dello schema di Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sottoposto al parere della Conferenza unificata su proposta del ministro dell'Istruzione.
40 MILIONI PER LE ANNUALITÀ 2014 E 2015. Le risorse di cui al Fondo per interventi straordinari, pari a 40 milioni di euro per le annualità 2014 e 2015, sono ripartite al fine di consentire la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti nei casi in cui sia necessario sostituire quelli a rischio sismico, individuati sulla base di programmi caratterizzati da aggiornati gradi di rischiosità.
COMMISSIONE. È prevista l'istituzione di una apposita Commissione, composta da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da due rappresentanti del Dipartimento della Protezione civile, alla quale affidare l'istruttoria e l'individuazione degli interventi da ammettere al finanziamento.
A decorrere dall'anno 2016 il riparto delle risorse per interventi straordinari a favore delle regioni e delle province autonome avviene con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Dipartimento della Protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie e tenendo conto degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosità sismica delle scuole esistenti.
L'importo assegnato alle regioni e alle province autonome sulla base dell'Allegato 1 allo schema di decreto è ripartito tenendo conto dei differenti livelli di rischio sismico che caratterizzano i rispettivi territori.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO. Il decreto specifica che va riconosciuta la priorità agli interventi esecutivi e cantierabili o definitivi appaltabili che rientrino nelle seguenti tipologie:
a) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con la normativa tecnica vigente;
b) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica che, anche in assenza di verifiche tecniche, si riferiscono a opere per le quali, da studi e documenti già disponibili alla data della presente ordinanza, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale;
c) costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti a elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive, riconosciute e documentate situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell’esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in altro sito.
Non sono ammissibili al finanziamento gli interventi su edifici scolastici che sono già stati finanziati con altri fondi nazionali o comunitari, ad accezione di quelli i cui finanziamenti sono stati assegnati per altre finalità.
Inoltre, non sono ammissibili interventi su edifici a destinazione mista quale, ad esempio, la destinazione scolastica-abitativa ovvero quella scolastica-commerciale, a meno che non sia garantito che la copertura delle spese per interventi sulle parti con diversa destinazione avvenga con altre fonti di finanziamento.
Gli interventi ammissibili a finanziamento devono necessariamente fare riferimento a edifici scolastici di proprietà pubblica ubicati in territori rientranti in una delle zone simiche 1, 2 o 3 in vigore alla data di emanazione del decreto, ad eccezione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche del 1984, ovvero rientranti nelle regioni o province autonome interamente rientranti in zona 4.
LIVELLO DI CONOSCENZA RICHIESTO. È richiesto un livello di conoscenza, almeno LC2, in base al quale devono essere progettati gli interventi ammissibili a finanziamento, ad eccezione degli edifici in cemento armato per i quali è richiesto un livello di conoscenza LC3 se la necessità di intervento è determinata dalle combinazioni di carico statiche.
È escluso che possano essere ammessi a finanziamento interventi sullo stesso edificio, interventi su parti strutturalmente distinte dall'edificio adiacente, per stralci successivi.
La proposta di nuova costruzione deve essere adeguatamente motivata e deve comprendere la demolizione del vecchio immobile ovvero la messa in sicurezza statica dello stesso, qualora la pubblica incolumità lo richieda.
Nei casi in cui l'intervento proposto non sia supportato da verifica sismica, è necessario presentare una apposita relazione tecnica nella quale si dà conto della sussistenza della condizione di rischio sismico grave e attuale.
ADEMPIMENTI DELLE REGIONI. Lo schema di decreto indica inoltre alle regioni le verifiche da effettuare per l'individuazione degli interventi da trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare, le regioni, oltre a verificare la sussistenza delle caratteristiche suindicate, deve verificare che l'intervento abbia ad oggetto un edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico, che non sia effettuato con stralci successivi sullo stesso edificio, che i volumi oggetto di intervento siano coerenti con il finanziamento concesso, che l'intervento consenta di raggiungere il pieno adeguamento strutturale e sismico dell'edificio, che garantisca la funzionalità dell'opera, che non si riferisca solo a una parte dell'edificio e che, in caso di presenza di eventuali destinazioni non scolastiche dell'edificio, queste siano finanziate con risorse derivanti da altre fonti di finanziamento.
Le Regioni possono indire specifiche conferenze di servizi al fine di semplificare lo svolgimento delle procedure di individuazione e di approvazione dei progetti presentati.
Gli interventi ammissibili al finanziamento possono essere anche individuati, nel caso siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente schema di decreto, nell'ambito della Programmazione unica nazionale di interventi in materia di edilizia scolastica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322 che non siano stati finanziati con i c.d. mutui BEI di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013.
Al fine di consentire il reimpiego di eventuali economie, le Regioni, nella predisposizione del piano degli interventi, possono includere interventi per un importo complessivo anche superiore alla quota loro assegnata.
Nel caso in cui il piano degli interventi di una Regione non sia inviato al Miur nei termini previsti, i finanziamenti sono ripartiti, d'intesa con il Dipartimento per la protezione civile, tra le Regioni che hanno inviato il piano entro le scadenze stabilite.
Nella trasmissione dei piani degli interventi, le regioni non possono fare riferimento a comunicazioni relative ad annualità precedenti.
Le Regioni possono inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una richiesta di modifica/sostituzione degli interventi nel caso in cui, per sopravvenute esigenze tecniche o economiche, gli stessi non siano più realizzabili. Il Miur, sentito il Dipartimento per la protezione civile, qualora lo ritenga utile, procede alla modifica degli elenchi.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO. L'ammontare massimo del finanziamento ammissibile è pari al prodotto tra il costo convenzionale dell'intervento per la percentuale finanziabile.
In caso di interventi che comportano la demolizione dell'edificio esistente, bisogna calcolare il finanziamento da erogare tenendo conto della volumetria minore fra quella dell'edificio da demolire e quella del nuovo edificio da realizzare.
INTERVENTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indicati gli interventi ammessi al finanziamento, le risorse da assegnare a ciascun intervento e gli enti beneficiari delle stesse, nonché il termine di aggiudicazione dei lavori e di definizione delle progettazioni e le modalità di rendicontazione. Il Miur, approvati i piani degli interventi, è autorizzato a contrarre impegno in favore degli enti beneficiari, nonché a contrarre gli impegni a favore dei beneficiari, una volta approvati i piani degli interventi.
Le erogazioni sono disposte direttamente dal Miur in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva, mentre il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
Al fine di un completo monitoraggio dello stato degli interventi, gli enti beneficiari dei finanziamenti dovranno provvedere all'inserimento dei dati necessari nel sistema di monitoraggio messo a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca.
I lavori non possono eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione.
COMUNICAZIONI E VERIFICHE. Lo schema di decreto fissa la scadenza semestrale delle informazioni che il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca deve fornire al Dipartimento della protezione civile sullo stato di avanzamento dei lavori. Il Ministero, inoltre, è tenuto a fornire al Dipartimento della protezione civile i dati del monitoraggio e garantisce l'aggiornamento della piattaforma del medesimo Dipartimento contenente i dati relativi agli interventi di adeguamento sismico.
Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con il Ministero, verifiche a campione.
FINANZIAMENTO DESTINATO ALLE PROVINCE AUTONOME. L'importo del finanziamento da destinare alle province autonome è indicato nell'allegato 1 allo schema di decreto e acquisito al bilancio dello Stato.
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