Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici che sorgono in zone a rischio sismico 1 e 2.
È quanto prevede il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, approvato il 23 marzo dalla Camera e trasmesso al Senato per l'esame ed il via libera definitivo.
Il testo, all'articolo 20-bis, prevede anche "la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche". Le verifiche di tutti gli immobili scolastici situati in zona a rischio sismico 1 e 2 dovranno concludersi entro il 31 agosto 2018.
“Un ulteriore passo avanti nell'opera di ricostruzione e prevenzione delle zone colpite dai terremoti dei mesi scorsi e delle aree a rischio sismico”, sottolinea la struttura di missione Italiasicura.
Ecco il testo dell'articolo in questione:
«Art. 20-bis. (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).
1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.
2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.
4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.»
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