Con la circolare n. 818 del 28 ottobre 2016, il Consiglio nazionale degli ingegneri fa il punto sulla dibattuta questione delle competenze professionali in materia di interventi su beni di rilevante carattere storico e artistico (edifici vincolati), a seguito di contatti e della conseguente disponibilità, pervenuta di recente, dal Mibact ad affrontare il tema.
Con una nota – IN ALLEGATO – al capo di gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Cni ha richiesto ufficialmente un intervento chiarificatore.
Il Consiglio nazionale degli ingegneri è dell'avviso “che – restando immutato l'attuale assetto normativo – la strada che con maggiore efficacia può consentire di vedere riconosciuti gli spazi di legittimazione degli Ingegneri civili nel particolare settore degli interventi sugli edifici soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) sia, allo stato, in attesa di auspicabili modifiche normative, la definizione ufficiale del complesso delle opere rientranti nel concetto di 'parte tecnica'”.
Una serie di sentenze del giudice amministrativo di primo grado – Tar Lazio 30 marzo 2015 n. 4713, Tar Sicilia 29 ottobre 2015 n. 2519, Tar Emilia-Romagna 13 gennaio 2016 n. 36 - “partendo dal presupposto che “non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto” giungono a riconoscere uno spazio di intervento alla figura professionale dell'Ingegnere – pur quando si discuta di edifici vincolati – allorché si tratti o di lavori che sono in prevalenza rivolti all'adeguamento impiantistico dell'edificio, oppure di lavorazioni che non incidono e non riguardano i profili estetici e di rilievo culturale dell'edificio.”
Questa novità “è stata riconosciuta e fatta propria anche dalla Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nella nota-circolare prot. 11927 del 20/06/2016, inviata a tutti i Funzionari Architetti”.
“A quanto risulta, è la prima volta – sottolinea il Cni – che una Soprintendenza del Mibact si esprime a favore della categoria degli Ingegneri per gli interventi sui beni vincolati.”
Mediante “una corretta definizione ed individuazione del concetto di “parte tecnica”, di competenza dei professionisti Ingegneri, si può pertanto giungere – evidenzia il Consiglio nazionale degli ingegneri – a risultati soddisfacenti e di tutto rilievo nel percorso di riconoscimento del ruolo e della professionalità degli Ingegneri civili e ambientali.”