Dovrà essere l’Inps ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo rilasciati dagli organi accreditati in caso di richiesta di Cassa integrazione ordinaria (CIGO) per eventi meteo. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro in risposta ad una lettera inviata dalle Parti sociali del settore dell’edilizia, tra cui l’Anaepa, del 1° febbraio 2017. Le Parti avevano a suo tempo evidenziato la necessità di un intervento ministeriale al fine di fornire una corretta interpretazione di alcune previsioni normative in materia di Cigo che non tengono conto delle dinamiche lavorative del settore edile.
In particolare, la prima criticità sollevata riguardava l’obbligo per le aziende di allegare i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati ai fini della richiesta di Cigo per tali eventi (art. 6, co. 2 del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016). Al riguardo, il Ministero ha accolto la richiesta delle parti di eliminare tale onere, ritenendo opportuno che l’Inps acquisisca d’ufficio i predetti bollettini meteo rilasciati dagli organi accreditati, fermo restando l’obbligo per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica per la quale si inoltra istanza di Cigo.
Le Parti avevano altresì segnalato che, relativamente al settore edile, per il personale apprendista, indipendentemente dalla qualifica di impiegato e operaio, l’Inps ha illegittimamente affermato che la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione sia allineata sempre a quella del personale con qualifica di operaio, pari al 4,70% della retribuzione imponibile previdenziale. Su questo punto, il Ministero chiarisce che “detta aliquota debba essere applicata in misura diversa a seconda che l’apprendista svolga mansioni di operaio o di impiegato”.
Infine, sulla terza questione posta, relativa all’anzianità di effettivo lavoro – almeno 90 giorni - che deve essere posseduta dal lavoratore per accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, il Ministero richiama la circolare Inps n. 139 del 2016 con cui è previsto che i cantieri edili sono qualificabili come unità produttiva solo nel caso in cui abbiano una durata di almeno 30 giorni. Ne consegue che, “nel caso di cantieri aventi una durata inferiore a 30 giorni, l’unità produttiva di riferimento resta la sede dell’impresa da cui i lavoratori dipendono, con riguardo alla quale andrà, dunque, verificata la sussistenza del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro”.
In allegato la risposta del Ministro del Lavoro e la lettera delle Parti sociali dell'edilizia