Con la risoluzione n. 77/E di oggi 23 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate analizza il caso di una società che, nell’ambito di un contratto di sale and lease back, cede il terreno edificabile a una società di leasing e quest’ultima finanzia la costruzione del fabbricato sovrastante il terreno. Al termine della realizzazione dell’edificio, dopo circa due anni, la società acquisisce il terreno e il fabbricato dall’impresa di leasing con un contratto di locazione finanziaria, versando dei canoni periodici e un prezzo di riscatto finale.
Considerato che dalla cessione del terreno la società ha realizzato una plusvalenza e che la stessa è imputata a conto economico sulla base della durata contrattuale del leasing finanziario, si è posta la necessità di chiarire il periodo d’imposta in cui la predetta plusvalenza assuma rilievo fiscale.
L'Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione che il principio di derivazione rafforzata, introdotto dal 2016 anche per i soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile, determina un allineamento tra il regime fiscale e quello contabile: di conseguenza, la tassazione della plusvalenza realizzata nel contratto di sale and lease back è tassata con la medesima imputazione temporale prevista contabilmente.
ESEMPIO. Si ipotizzi il caso di una società che, nell’ambito di un contratto di sale ad lease back, cede nel 2016 il terreno edificabile a una società di leasing realizzando una plusvalenza di 30mila euro.
Nel 2018 la società acquisisce il terreno e il fabbricato dalla società di leasing con un contratto di locazione finanziaria della durata di 10 anni, versando dei canoni periodici e un prezzo di riscatto finale.
In sede contabile, la plusvalenza di 30mila euro realizzata nel 2016 è ripartita in funzione della durata del contratto di leasing (ossia 10 anni) a partire dal 2018 e imputata a conto economico nei periodi dal 2018 al 2027 per un importo pari a 3mila euro (30.000/10).
La medesima imputazione temporale, prevista in ambito civilistico, assume rilevanza anche ai fini fiscali.
Di conseguenza, la plusvalenza in esame concorre a formare il reddito Ires, anziché nel periodo in cui è realizzata (2016), in dieci quote di 3mila euro nei periodi dal 2018 al 2027. (fonte: FiscoOggi)