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Edilizia, il punto sul decreto “SCIA 2” all'esame del Parlamento

Secondo la Cna la classificazione delle attività private soggette ai diversi regimi amministrativi è parziale e non comprende attività molto diffuse

venerdì 30 settembre 2016 - Redazione Build News

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È all'esame della Camera dei Deputati e del Senato lo schema di decreto legislativo “SCIA 2” di attuazione della delega contenuta nell’articolo 5, comma 1, della legge 124/2015 (riforma della pubblica amministrazione).

Come ricorda il dossier di Senato e Camera, il primo provvedimento di attuazione è rappresentato dal d.lgs. n. 126 del 2016 cd. “SCIA 1”, che detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione. Questo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 13 luglio 2016, è entrato in vigore il 28 luglio.

Lo schema di decreto “SCIA 2”, proseguendo l’attuazione della delega, provvede ora alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); silenzio assenso; comunicazione preventiva; titolo espresso.

Con una tecnica innovativa, l’individuazione è effettuata mediante una tabella nella quale sono indicate le varie tipologie di attività economiche e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo applicabile.

6 ARTICOLI. Il provvedimento consta di 6 articoli e di una tabella allegata. L’articolo 1 individua l’oggetto dello schema di decreto, detta alcune disposizioni di carattere generale in materia edilizia (glossario unico) e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’articolo 2 reca disposizioni generali necessarie per l’applicazione della tabella A, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi.

L’articolo 3 interviene sulla normativa in materia edilizia attraverso numerose modifiche volte, tra l’altro, a una semplificazione dei titoli abilitativi, mediante l’eliminazione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l’ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera, a un’esplicitazione degli interventi assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché alla sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.

L’articolo 4 introduce una nuova disciplina in materia di procedure di bonifica da effettuarsi nei siti contaminati da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione.

L’articolo 5 contiene semplificazioni in materia di commercio, intervenendo, in particolare, in tema di cessazione di attività degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, di apertura o trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sul commercio di cose antiche o usate.

L’articolo 6 introduce alcune semplificazioni in materia di pubblica sicurezza, sostituendo la licenza con una comunicazione al Comune, per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, e disponendo - in via generale - che per le attività previste in tabella soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, la SCIA svolge anche la funzione dell'autorizzazione.

LA TABELLA A. La tabella A, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi, è organizzata per attività, a loro volta distinte in tre sezioni: attività commerciali e assimilabili (sezione I); edilizia (sezione II); ambiente (sezione III). Per ogni attività sono indicati il regime amministrativo (ad esempio, autorizzazione, SCIA, ecc…), la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi), nonché sono richiamati i riferimenti normativi che regolano a normativa vigente, o in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema, le predette attività.

NORME INTEGRATIVE E CORRETTIVE. La norma di delega prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

AUDIZIONE DELLA CNA. Ieri sullo schema di decreto SCIA 2 la Cna ha partecipato all’audizione congiunta delle Commissioni Ambiente e Attività Produttive alla presenza dei Presidenti Ermete Realacci e Guglielmo Epifani.

La Confederazione, “pur esprimendo un apprezzamento di fondo sul percorso di ricognizione dei diversi regimi autorizzatori riferiti alle attività private, ha rilevato alcune criticità da superare per non vanificare lo sforzo di semplificazione e l’impatto sulle imprese. In particolare, la delegazione Cna ha sottolineato la necessità di integrare il novero delle attività sin qui mappate e contenute all’interno di apposite tabelle. L’attuale classificazione risulta, infatti, assolutamente parziale e non comprende attività molto diffuse, come ad esempio l’installazione di impianti e la produzione in tutte le sue declinazioni.”

“Accanto a tale richiesta, che ha visto un forte interesse da parte dei parlamentari presenti, Cna ha posto l’attenzione sulla necessità di ridurre la discrezionalità concessa a regioni e comuni nel ricondurre autonomamente le attività non presenti negli elenchi ad un determinato regime autorizzatorio. Ciò contrasta apertamente con lo spirito della riforma e rischia di determinare situazioni differenti nei vari territori. Esattamente il contrario di quanto necessario!”.

Altre osservazioni di merito “hanno riguardato le semplificazioni introdotte in materia edilizia e ambientale. Considerata la rilevanza di tali settori la Cna ha poi auspicato che questi interventi di semplificazione vengano inseriti all’interno di un quadro organico di riordino della materia, al fine di conferire maggiore certezza alle imprese.”

Infine, la Confederazione ha evidenziato “l’importanza di accompagnare l’opera di ricognizione dei regimi autorizzatori con una stringente attività di monitoraggio sul corretto funzionamento dei SUAP (sportello unico per le attività produttive) e la contemporanea predisposizione della modulistica standard.”

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