Con la sentenza n. 39335/2018 pubblicata il 31 agosto, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito che “qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria”.
“Seppure, in un primo tempo, si sia affermato che la funzione di salvaguardia della pubblica utilità perseguita porta ad escluderne l'applicazione per gli interventi che non interessano la pubblica incolumità, quali quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio edilizio già esistente (Sez. 3, n. 10188 del 10/7/1981, Filloramo, Rv. 150961), si è successivamente chiarito che la natura delle opere è irrilevante e ciò in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica (Sez. 3, n. 46081 del 8/10/2008, Sansone, Rv. 241783 ). Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. 3, n. 34604 del 17/6/2010, Todaro, Rv. 248330)”.
Altrettanto inconferente “è stata ritenuta la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata particolarmente ampia e si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità”.
È stata inoltre ritenuta irrilevante “la eventuale precarietà dell'intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo, da parte della pubblica amministrazione, di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche”.
Per le stesse ragioni, ricorda la Cassazione, “si è ritenuto non assuma neppure rilevo la natura pertinenziale dell'intervento”.
“In un caso, riguardante la collocazione di cartellonistica autostradale, si è avuto modo di precisare ulteriormente che anche interventi apparentemente «minori» possono assumere concreto rilievo sul piano della pericolosità e che nella valutazione relativa a tale aspetto concorrono, con l'elemento dimensionale, anche altri elementi, quali, ad esempio, le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del sito, la pendenza del terreno, le modalità di realizzazione delle strutture di sostegno, ecc. in quanto suscettibili di accrescere il grado di pericolo per l'incolumità pubblica. Aggiungendo, altresì, che da tale valutazione non si può prescindere neppure per le zone in cui il grado di sismicità non sia particolarmente elevato”.
I richiamati principi “sono stati successivamente ribaditi con riferimento a muri di semplice recinzione costruiti con "forati" ed alla chiusura di una veranda mediante mattoni del medesimo tipo, escludendosi anche ogni possibilità di deroga per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative regionali”.
Si è anche “espressamente escluso che l'applicabilità della disciplina antisismica riguardi i soli edifici in cemento armato”.