Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 16 maggio 2024, ha confermato per il 2024 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,5%.
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2024 hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,5%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, ai lavoratori a tempo parziale.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, possono accedere al beneficio i datori di lavoro non condannati in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
La circolare dell'Inps
L'Inps, con la circolare 11 novembre 2024, n. 93, illustra le modalità operative per l’invio, la gestione delle istanze di accesso al beneficio e la compilazione del flusso Uniemens.
Il beneficio può essere fruito utilizzando le denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza “gennaio 2025”. I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione di questa riduzione contributiva, fino al 15 febbraio 2025.