È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 2018 il decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), recante “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.”
Sul provvedimento è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 22 febbraio 2018 (LEGGI TUTTO).
Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera. In fase di prima attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è approvato il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, di cui all'allegato 1.
Con successivi decreti, da adottarsi con le modalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, si provvede al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Il glossario contiene una tabella che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
La tabella, nello specifico, riporta:
1. Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.
2. L’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
3. L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016.
4. L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.
Le categorie di intervento che rientrano nell'edilizia libera riguardano la manutenzione ordinaria, le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali, i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, i manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee.