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Edilizia, online il servizio “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”

Permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, effettuata sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’Inail

mercoledì 12 giugno 2024 - Alessandro Giraudi

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È stato rilasciato il servizio online di verifica della regolarità contributiva Inail “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL” che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, effettuata sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’Istituto.

L'Istruzione operativa

Nell'Istruzione operativa del 6 giugno 2024, l'Inail ricorda che l’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e recante “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”, al comma 1 dispone che “chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili”.

Come noto, la verifica viene attivata con l’indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codice fiscale del soggetto da verificare tramite il servizio Durc on line operativo dal 1° luglio 2015 nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it).

In caso di esito positivo della verifica, il documento attestante la regolarità contributiva ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione; inoltre, se per il soggetto per il quale si chiede di verificare la regolarità è stato già emesso un Durc on line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.
Qualora, invece, non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, in base a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, “l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo”.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito.

Ciò posto, sul quadro normativo descritto è intervenuta la legge 27 ottobre 2023 n. 160 che, all’articolo 8 comma 4, al fine di velocizzare la procedura di rilascio del Durc, ha previsto la possibilità per le imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Di conseguenza, per dare attuazione a quanto previsto dalla predetta norma, è stato rilasciato il servizio online di verifica della regolarità contributiva Inail “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL” che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, effettuata sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’Istituto.

Il funzionamento del servizio

Nell'Istruzione operativa del 6 giugno 2024, l'Inail illustra il funzionamento del servizio disponibile sul portale dell’Istituto esclusivamente per le imprese, gli altri soggetti assicuranti e per gli intermediari da essi delegati.

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima.

Nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l’esito della simulazione è Regolare.

Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l’esito della simulazione è Da verificare, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Il nuovo servizio è illustrato nel manuale allegato (all.1), disponibile nella sezione “Manuali operativi” del portale www.inail.it

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