L’art. 28 del Dl Coesione approvato dal Governo lo scorso 30 aprile riforma alcune disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso recentemente introdotte con l’articolo 29 del decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19 (DL PNRR, convertito in legge 56/2024).
Per gli appalti pubblici
La prima novità (comma 11) riguarda gli appalti pubblici, laddove viene soppressa la soglia del valore complessivo degli interventi uguale o superiore 150.000 euro, precedentemente prevista. Pertanto fermo restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. Tutto ciò, quindi, indipendentemente dal valore complessivo dell’intervento. L’accertamento della violazione viene comunicato all’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, con conseguenze ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.
Per gli appalti privati
La seconda modifica (comma 12) riguarda invece gli appalti privati. La soglia di valore complessivo degli interventi interessati passa da 500.000 euro a 70.000. Si allarga quindi la platea degli interventi per i quali il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
Quindi il proprietario di casa che si è rivolto all’impresa di costruzioni, prima della fine dei lavori deve ottenere dall’impresa di costruzioni l’attestazione riferita alla congruità del costo della manodopera, ovvero verificare che l’impresa sia regolare o abbia regolarizzato le posizioni in nero prima di pagare il saldo finale dei lavori, pena l’applicazione di una multa.
L’obbligo delle verifica di congruità per i lavori edilizi nel privato era stato introdotto con un decreto del ministero del Lavoro (n.143 del 2021).