La riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile, prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l’anno 2023, nella misura dell’11,50 per cento.
Lo ha stabilito il Ministero del lavoro (di concerto con il Ministero dell'Economia) con il decreto direttoriale 13 dicembre 2023, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro.
Ricordiamo che l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1. Il comma 2 del predetto articolo 29, come modificato dall’art. 1, comma 1126, lett. m), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento.
Il comma 5 del predetto articolo 29, come sostituito dall’articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dispone che entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2.
Confermata per il 2023 la riduzione all’11,50% anno 2022
Con il decreto direttoriale 5 settembre 2022, per l’anno 2022 la riduzione è stata fissata all’11,50%.
Le rilevazioni elaborate dall’Inps sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, evidenziano che l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell’11,50 per cento, fissata con il citato decreto direttoriale 5 settembre 2022. Pertanto, il Ministero del lavoro ha confermato, per l’anno 2023, la riduzione nella misura dell’11,50%.