Con il parere n. 1083 del 30 ottobre 2021, il Ministero delle Infrastrutture (MIMS) ha risposto al seguente quesito: se l’art.55 del D.L. 77/2021, comma 1, lett. a) n.5, secondo cui “l’autorizzazione prevista dall’art.21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del PNRR, è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi.[…]”, esclude la possibilità di applicare, per la medesima finalità, la disposizione di cui al comma 260 dell’art.1 della Legge 160 del 27/12/2019, a mente del quale “I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo”, che consentirebbe di garantire celerità maggiore nell'attuazione degli interventi.
“Relativamente al quesito posto”, risponde il MIMS, “preliminarmente si evidenzia che il tema in oggetto non ricade strettamente nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e pertanto esula dalle attività del presente servizio di supporto. Tuttavia si chiarisce che le disposizioni da voi richiamate afferiscono a fattispecie diverse e pertanto la relativa applicazione richiede presupposti anch’essi diversi. Infatti, la disposizione di cui all’art. 55, comma 1 lett. a) n. 5, è contenuta nel D.L. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) e riguarda gli interventi ricompresi nel PNRR per la nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo per i quali sia necessaria l’autorizzazione (del Ministero o) della Soprintendenza di cui all’art. 21 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio: per questi interventi, ed in via derogatoria al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, viene previsto che “l’autorizzazione è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta”, anche tramite conferenza di servizi (anziché 120 giorni). Diversamente, la disposizione di cui all’art. 1 comma 260 della legge di bilancio per l’anno 2020 si riferisce all’acquisizione di pareri, visti e nulla osta che devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta anche tramite conferenza di servizi, relativamente agli interventi di edilizia scolastica e per le finalità di cui ai commi 258 e 259, come si ricava da una lettura coordinata della disposizione. In questo caso, quindi, vengono in considerazione atti endoprocedimentali tipici della fase istruttoria e diversi dall’autorizzazione che invece è diretta a rimuovere i limiti che, per motivi di pubblico interesse, sono posti in via generale dalla legge”.