Con il decreto 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 di oggi 14 settembre 2015, il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha individuato le quote di contributo annuo assegnato ad ogni Regione, al fine di determinare il volume di investimento derivante dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013.
Ricordiamo che l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104/2013 prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.
I CRITERI. I criteri e le modalita' di attuazione del suddetto art. 10 del decreto-legge n. 104/2013 sono stati individuati con il decreto interministeriale 23 gennaio 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti. In particolare, l'art. 2, comma 3 di questo decreto interministeriale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provveda, con proprio decreto, a ripartire su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato.
Nel medesimo articolo si precisa che la suddetta ripartizione delle risorse su base regionale venga effettuata tenendo conto dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe regionale dell'edilizia: a) numero di edifici scolastici presenti nella regione; b) popolazione scolastica; c) affollamento delle strutture scolastiche.
Per le Regioni che non hanno riversato i dati dell'edilizia scolastica nella relativa Anagrafe si è proceduto ad utilizzare i dati comunque presenti nel sistema informativo del Miur.
IN GAZZETTA IL NUOVO DECRETO. Con il decreto 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta in data odierna, il Miur procede alla ponderazione dei criteri indicati all'art. 2, comma 3, del citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2015, assegnando un peso maggiore al numero di edifici presenti sul territorio nazionale e al numero di alunni, con una conseguente attribuzione di una quota di finanziamento piu' ampia alle regioni con un maggior numero edifici scolastici presenti nel relativo territorio e con un maggior numero di alunni.