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Edilizia scolastica, in G.U. decreto su proroga termine conclusione lavori e rendicontazione finale

Prorogati al 30 giugno 2023, per gli interventi già conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione, i termini per la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

lunedì 20 febbraio 2023 - Alessandro Giraudi

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Proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Questo l'oggetto del decreto 6 dicembre 2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.41 del 17 febbraio.


Il provvedimento dispone che il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi di cui al finanziamento di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, è prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi gia' conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione.


Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.


Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


Oltre che nei casi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, gli enti locali beneficiari che ne abbiano fatto richiesta alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione ricevono l'anticipazione della somma, pari al 30% dell'importo di finanziamento, a condizione che, in occasione delle ricognizioni espletate dal Ministero, abbiano dichiarato l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza.


Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254.

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