“Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana”: è quanto prevede l'articolo 53 del Disegno di legge di bilancio 2020, al vaglio del Senato.
La relazione illustrativa spiega che la norma persegue, nel contempo, le finalità di riduzione del fabbisogno abitativo di edilizia sociale, con particolare attenzione a quella pubblica, del miglioramento del livello della qualità della vita degli abitanti, in un’ottica di innovazione, soprattutto per quanto attiene allo sviluppo di pratiche e modelli per la gestione dei patrimoni e di welfare urbano, promuovendo, in tale ottica, un programma denominato Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare.
Tale programma, in un’ottica di sostenibilità e senza consumo di nuovo suolo, secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, si prefigge di porre l’edilizia sociale al centro delle proposte di rigenerazione di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale, individuando specifiche finalità a cui il programma medesimo deve dare risposte, in un’ottica di sinergia tra le stesse:
- riqualificare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, con particolare attenzione a quello a totale carico dello Stato e incrementarne la disponibilità, con particolare attenzione anche agli aspetti gestionali;
- rigenerare in maniera strutturale e duratura il tessuto socio – economico;
- incrementare l’accessibilità materiale e immateriale sia degli edifici che degli spazi e dei servizi, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati;
- migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.
Tale Programma, inoltre, rappresenta una opportunità di scambio di prassi, di progetti e di misure, per i soggetti partecipanti, considerate le varie specificità delle Regioni e dei Comuni ed è rivolto alle città metropolitane, alle città capoluogo di provincia e alla città di Aosta e alle città medie con più di 60.000 abitanti, in quanto luoghi caratterizzati da fenomeni di marginalità, con carenza di adeguata infrastrutturazione, alloggi sociali, in riferimento alle categorie più disagiate, con scarsa presenza di servizi.
Al comma 2 la proposta normativa prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono disciplinati i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti dovranno trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale.
Con il medesimo decreto è definita l’entità massima del contributo riconoscibile, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell’utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2018, n. 87. Infine, lo stesso decreto definisce i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta Commissione istituita dal comma 3 della disposizione, individuati in coerenza con le finalità del Programma, che privilegiano in particolare l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, l’entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, nonché le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.
Il comma 3, ai fini della valutazione delle proposte, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un’Alta Commissione e ne individua i componenti.
Al comma 4, si stabiliscono le modalità di nomina dei componenti dell’Alta Commissione e si precisa che per lo svolgimento della propria attività, l’Alta Commissione si avvale del supporto tecnico delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all’articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Si dispone, inoltre, che l’Alta Commissione provvede all’esame delle proposte presentate e, all’esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al comma 2, apposito elenco approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con tale decreto sono definiti, altresì, i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma con i soggetti proponenti (comma 5).
Con il comma 6, si dispone che in relazione agli interventi del Programma ammessi al finanziamento, i comuni possono prevedere l’esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
I commi 7 e 8 recano la disciplina finanziaria.
In allegato il Disegno di legge di bilancio 2020