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Edilizia sostenibile, novità in Trentino

La Provincia autonoma di Trento ha introdotto modifiche alla sua normativa in merito alla verifica di tenuta all'aria tramite Blower Door Test

giovedì 5 dicembre 2019 - Redazione Build News

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È pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48/Sez. gen. del 28/11/2019 del Trentino Alto Adige la deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento del 14 novembre 2019, n. 1796, recante Regolamento di cui al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)"; modifiche all'Allegato A in merito alla verifica di tenuta all'aria tramite Blower Door Test.

Questo provvedimento introduce modifiche in merito alla verifica di tenuta all'aria tramite Blower Door Test.

Il Relatore spiega che “il Capo II del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) detta disposizioni in materia di edilizia sostenibile. In particolare l’art. 84 della suddetta legge disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici in Provincia di Trento, in attuazione della direttive europee in materia ed in coerenza con le disposizioni statali di recepimento.

Per l’attuazione del precitato Capo II, l'art. 89 della medesima legge stabilisce che siano emanati uno o più regolamenti, sentita l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia.

Coerentemente con questa previsione, sono state approvate le “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1”, indicate in seguito come Regolamento, emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., successivamente modificate ed integrate con d.P.P. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg., con d.P.P. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg ed infine con d.P.P. 27 settembre 2017, n. 17-70/Leg.

Con d.P.P. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg è stato aggiornato il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., costituente il Regolamento provinciale sulla certificazione energetica degli edifici. Le modifiche introdotte hanno sostanzialmente recepito le disposizioni nazionali relative ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici disposte dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, cd. decreto “Requisiti minimi”, anticipandone i valori più restrittivi.

L’art. 4 del Regolamento prevede che i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici, da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3, 4 e 5, nonché la relativa metodologia di calcolo, siano individuati negli Allegati A, A bis e A ter al Regolamento stesso. I medesimi allegati possono essere sostituiti o modificati con deliberazione della Giunta provinciale.

In particolare nell’Allegato A sono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare in caso di nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni dell'intero edificio, ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, che costituiscono una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente ed infine ristrutturazioni importanti di primo livello.

Fra i requisiti richiesti, nel paragrafo 6, è previsto che gli edifici progettati o per i quali comunque si raggiunga la classe energetica A+ o A sia obbligatorio misurare la permeabilità all’aria dell'involucro edilizio. I valori dei ricambi orari sono indicati in una tabellina riportante valori via via sempre più restrittivi secondo step temporali successivi.

Con deliberazione n. 475 di data 05 aprile 2019 sono state approvate due modifiche al paragrafo 6 dell’Allegato A del Regolamento. La prima modifica che prevede l’esclusione dall’effettuazione del Blower Door Test (di seguito BDT) per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 del DPR 412/93. La seconda, che interessa tutte le altre categorie di edifici diversi dalla E.8, che consente di sigillare, per il solo periodo necessario per effettuare la prova, oltre ai fori realizzati per soddisfare eventuali prescrizioni igienico-sanitarie derivanti da regolamenti locali, anche quelli realizzati per rispettare norme di sicurezza dovute a disposizioni nazionali.

Nuovi elementi acquisiti successivamente all’adozione del precitato provvedimento hanno fatto emergere l’opportunità di introdurre ulteriori deroghe all’obbligo di esecuzione del test. E’ stato manifestato infatti che, in determinate situazioni, quali ad esempio in presenza di volumi importanti o necessità di installazione di componenti edilizi non a completa tenuta, il test risulterebbe particolarmente impegnativo nella realizzazione ed i risultati da esso ottenuti tenderebbero ad essere meno precisi ed attendibili.

Per quanto sopra pertanto si propone ora di escludere dall’esecuzione del BDT anche le unità immobiliari appartenenti alle categorie E.4, E.5, E.6 nel caso in cui siano soddisfatti indistintamente tutti i seguenti requisiti:

- presenza di almeno un locale unico indiviso con volume netto maggiore di 3000 m³;

- il locale unico indiviso o comunque più locali aventi ognuno volume indiviso superiore a 3000 m³ devono costituire almeno il 75% del volume netto climatizzato dell’unità immobiliare;

- il locale o i locali aventi volume netto maggiore di 3000 m³ devono essere provvisti di impianto di ventilazione meccanica dimensionato secondo la norma UNI di riferimento.

Per le singole unità immobiliari appartenenti alla categoria E.3 e per quelle appartenenti alle categorie E.4, E.5 ed E.6 che non soddisfano i vincoli per l’esclusione, possono essere preventivamente richieste deroghe motivate ad APRIE, che, esaminata la documentazione presentata e sentito il Tavolo Tecnico, istituito per la valutazione tecnica delle normative in materia di edilizia sostenibile e di certificazione energetica degli edifici, può pronunciarsi con atto del Dirigente dell’Agenzia di accoglimento o di diniego della deroga richiesta.

Per tener conto di quanto sopra sono state quindi apportate le opportune modifiche al paragrafo 6 dell’Allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. E ss.mm.ii..

Il presente provvedimento pertanto propone di approvare quale parte integrante e sostanziale l’allegato alla presente deliberazione in sostituzione del paragrafo 6 dell’Allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.ii.”.

In allegato la deliberazione della Giunta provinciale

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