Nel settore edile, tenuto conto delle sue specificità che non consentono l’utilizzo dei contratti di solidarietà, viene stabilito in 30 mesi la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria per ciascuna unità produttiva.
Lo stabilisce il decreto legislativo di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, uno degli ultimi quattro provvedimenti attuativi del Jobs Act (legge 10 dicembre 2014, n. 183) approvati in via definitiva venerdì dal Consiglio dei ministri.
ALIQUOTE DEL CONTRIBUTO D’USO. Il decreto prevede un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso le aliquote del contributo d’uso (contributo addizionale). Viene infatti previsto un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione straordinaria e contratti di solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre. Il contributo addizionale non è dovuto nei casi di eventi oggettivamente non evitabili.
TAGLIO GENERALIZZATO DEL 10% SUL CONTRIBUTO ORDINARIO PAGATO SU OGNI LAVORATORE. A fronte di questo incremento progressivo del contributo addizionale, viene introdotta per la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario pagato su ogni lavoratore (la Cassa integrazione straordinaria – CIGS - è strutturalmente a carico della fiscalità generale).
PER L'EDILIZIA L’ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO SCENDE DAL 5,20% AL 4,70%. L’aliquota del contributo ordinario pagato da tutte le imprese indipendentemente dall’utilizzo della cassa passa quindi dall'1,90% all'1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l'edilizia.
ANIEM: “CHIEDIAMO IL RIALLINEAMENTO CON GLI ALTRI SETTORI”. “Comprendiamo la necessità di rispettare equilibri e coperture finanziarie, ma è arrivato il momento di abbattere l’inammissibile disparità di trattamento tra i contributi che gravano sulle imprese edili e quelli applicati per gli altri settori industriali”, commenta Federico Ruta, direttore generale di Aniem, l’Associazione delle pmi edili manifatturiere di Confimi Industria. “Sono anni – ricorda il direttore Aniem - che chiediamo il riallineamento con gli altri settori verso i quali siamo gravati del pagamento di 3 punti percentuali in più. Il taglio orizzontale apportato dal Governo non incide su questa assurda ed evidente disparità”.
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI. Sul fronte della razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e in materia di rapporto di lavoro, un altro decreto legislativo prevede la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
Altre novità riguardano lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori; il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’Inail; la trasmissione all’Inail del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro.
È prevista anche la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’Inail, esonerando il datore di lavoro; e l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
REVISIONE DELLE SANZIONI. In materia di revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, viene modificata la c.d. maxisanzione per il lavoro “nero”, introducendo importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare, e reintroducendo la procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un determinato periodo di tempo.
Altri interventi riguardano la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in modo da favorire una immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita e valorizzare gli istituti di tipo premiale”; la chiarificazione delle nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e la modifica il regime delle sanzioni; la modifica delle sanzioni in materia di consegna del prospetto paga.