Aumentano di 500 mln di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. A stabilirlo è l'articolo 47 del Decreto Agosto.
L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo previsti dai commi 29 e 30 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento. Gli enti beneficiari sono rispettivamente soggetti all'obbligo (previsto dal comma 32) di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo nonché all'obbligo (previsto dal comma 35) di monitoraggio delle opere pubbliche.
Le risorse assegnate
Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha assegnato ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Sono attribuiti:
- ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti un contributo pari ad euro 50.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti un contributo pari ad euro 70.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti un contributo pari ad euro 90.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti un contributo pari ad euro 130.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti un contributo pari ad euro 170.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti un contributo pari ad euro 210.000;
- ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti un contributo pari ad euro 250.000.
Il comma 31 ha stabilito che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, stabilendo le seguenti condizioni: che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che gli stessi siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici.
Il comma 32 ha stabilito l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
In base al comma 33, i contributi in parola sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 35; per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, in base al comma 34 il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno.