A distanza di un mese e mezzo dalla firma da parte dei ministri competenti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri 9 novembre il decreto 16 settembre 2016 del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente ( di concerto con il Mit e il Mef) che fissa le modalita' di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.
L'obiettivo è efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull’efficienza energetica.
Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale il d.lgs. 102/2014 ha stanziato 355 milioni di euro nel periodo 2014-2020. A seguito dell’emanazione del provvedimento sarà possibile avviare i progetti che sono stati presentati nel biennio 2014-2015 dalle Pubbliche Amministrazioni centrali per un valore complessivo di 70 milioni di euro.
Alla cabina di regia MiSE-Ministero Ambiente per l’efficienza energetica è attribuito il coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma.
Il decreto 16 settembre 2016 disciplina la predisposizione e l'attuazione dei programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Il provvedimento disciplina in particolare:
a) le modalita' di finanziamento;
b) le modalita' e i criteri per l'individuazione e la selezione degli interventi ammessi al finanziamento;
c) la presentazione delle proposte di intervento e l'approvazione del programma di interventi;
d) le attivita' di informazione e assistenza tecnica necessarie;
e) il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma.
Restano comunque esclusi dai programmi gli interventi sugli immobili individuati dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Art. 3 Tipologia di interventi ammessi a finanziamento
1. Nell'ambito del programma di cui all'art. 1, accedono ai finanziamenti, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e limitatamente alle spese ammissibili di cui all'art. 4, i seguenti interventi di riqualificazione energetica, indicati dall'attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, pur se combinati o compresi in progetti di riqualificazione piu' generale dell'immobile:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
f) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
l) riqualificazione degli impianti di illuminazione;
m) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
n) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica;
2. Accedono altresi' ai finanziamenti, gli interventi sugli immobili e sugli impianti non ricompresi al comma 1, purche' gli stessi comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo non esaustivo, per l'illuminazione, il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti destinati ad uso di pubblico servizio degli immobili di cui all'art. 1.
3. Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, dell'effettivo fabbisogno dell'edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione e la ventilazione, valutato nell'ambito di un bilancio energetico mensile.
4. Ai fini dell'accesso al finanziamento, devono essere rispettati i requisiti minimi di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, nonche' ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernenti «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici» e «Linee guida per la certificazione energetica degli edifici».
Art. 4 Spese ammissibili
1. Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di IVA, strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica. A titolo non esaustivo, tali spese, comprendono la fornitura e la messa in opera del materiale, degli impianti e dei dispositivi per il monitoraggio, ivi comprese le relative opere edili, nonche' le spese per l'avviamento e il collaudo. Tali spese comprendono altresi' la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi, nonche' lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti.
2. Sono altresi' ammissibili le spese per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, nonche' di diagnosi energetiche ex-ante dell'edificio oggetto di intervento nel rispetto dei requisiti minimi previsti nell'allegato 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, nonche' per la realizzazione, subordinatamente alla realizzazione di progetti di efficientamento e comunque sino ad un massimo del 5% dell'importo totale del progetto, di programmi di formazione e informazione sulle norme comportamentali per il risparmio energetico, rivolti agli utilizzatori degli immobili oggetti di intervento.
3. Ai fini della definizione dell'importo del finanziamento riconosciuto per ciascun intervento, le spese ammissibili sono riconosciute sulla base delle evidenze fornite in sede di istruttoria tecnico-economica. Sara' cura del proponente riproporzionare l'importo del finanziamento richiesto, sulla base delle eventuali integrazioni richieste.
4. Le proposte di intervento sono ammesse al finanziamento secondo l'ordine riportato nella graduatoria di cui all'art. 7, fino al 100 per cento della spesa esposta e rimasta a carico dell'Amministrazione proponente, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e tenendo conto di eventuali cofinanziamenti e altre risorse disponibili nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11.
Art. 5 Contenuti minimi delle proposte di intervento
1. Le proposte di intervento presentate ai sensi dell'art. 6, a pena di inammissibilita', comprendono, se dovuta, l'attestazione dell'avvenuto inserimento, ai sensi dell'art. 1, comma 387, della legge n. 147/2013, dei dati attraverso il portale IPer reso disponibile dall'Agenzia del Demanio, e contengono inoltre le seguenti informazioni:
a) attestato di prestazione energetica qualora il progetto di riqualificazione riguardi un immobile soggetto all'obbligo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;
b) dati sulle superfici e sui volumi climatizzati, nonche' sui consumi energetici forniti all'Agenzia del demanio nell'applicativo IPER;
c) accurata descrizione dell'edificio e degli impianti in esso presenti ante intervento, ivi compresi i dati sui consumi energetici annui rilevati per ogni vettore energetico, relativi alla superficie coperta e al netto delle superfici non adibite a pubblico servizio (es. alloggi di servizio);
d) descrizione dettagliata e accurata dell'intervento proposto, ivi incluse le caratteristiche dei componenti essenziali che costituiscono gli interventi di efficienza energetica e le opere strettamente connesse alla loro realizzazione;
e) caratteristiche tecniche dell'intervento, con particolare riguardo al risparmio energetico realizzabile, specificando i parametri di calcolo adottati e i sistemi di misura previsti per la quantificazione dei risparmi ex post;
f) asseverazione di un tecnico abilitato riportante indicazioni sul rispetto dei requisiti tecnici e ambientali minimi ai sensi dell'art. 3, comma 4, ivi compreso il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
g) elenco di eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento;
h) computo metrico del progetto nonche' costi stimati per la realizzazione e la gestione dell'intervento;
i) valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell'investimento;
l) modalita' previste per l'esecuzione e la gestione dell'intervento ivi inclusa l'indicazione e la descrizione delle eventuali forme di cofinanziamento dell'intervento;
m) eventuale partecipazione alla realizzazione dell'iniziativa di una Esco o la stipula di un EPC e, in tal caso, la percentuale delle spese ammissibili di cui si richiede il finanziamento ai sensi del presente decreto;
n) tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
o) indicazione del responsabile del progetto di intervento, se diverso dal responsabile del procedimento di cui all'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
p) indicazioni sull'impatto ambientale, il grado di innovazione.
2. Il Ministero dello sviluppo economico o la cabina di regia di cui all'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014, possono richiedere eventuali integrazioni istruttorie.
Art. 16 Informazione, formazione ed assistenza tecnica
1. Nell'ambito del programma di informazione e formazione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'ENEA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alla cabina di regia un programma dedicato alla formazione dei responsabili della manutenzione e dell'efficientamento energetico degli immobili della pubblica amministrazione centrale.
2. L'ENEA assicura alle pubbliche amministrazioni centrali il supporto informativo necessario alla predisposizione dei progetti di cui al presente decreto. A tal fine, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, rende disponibili sul proprio sito istituzionale i riferimenti della struttura operativa incaricata di svolgere tale attivita' di supporto.
3. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA e il GSE predispongono linee guida alla presentazione dei progetti e le sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A seguito della suddetta approvazione, da rilasciarsi entro 15 giorni, le linee guida sono pubblicate sui siti istituzionali dei Ministeri succitati e dell'ENEA.