La Regione Veneto ha aperto l'avviso pubblico per il sostegno, mediante procedura a sportello, di interventi realizzati da enti locali per l'efficientamento energetico di edifici di proprietà pubblica a destinazione non residenziale, nell'ambito del Por Fesr 2014-2020. Asse 4 “Sostenibilità energetica e qualità ambientale” Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”.
Al bando, che mette a disposizione 20 milioni di euro, possono presentare domanda:
- Comuni;
- Unioni di Comuni o associazioni di Comuni mediante convenzione, che svolgano in forma associata la gestione del patrimonio edilizio, funzioni o servizi in cui sia ricompresa la gestione del patrimonio edilizio afferente l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti;
- Consorzi cui partecipano i medesimi, con esclusione di quelli che gestiscono attività economiche nell’accezione comunitaria;
- Unioni Montane di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane” ss.mm.i.i;
- Province;
- Città Metropolitana.
INTERVENTI AMMISSIBILI. Sono considerati ammissibili progetti che consentano di migliorare le prestazioni energetiche di uno o più edifici, esistenti a destinazione non residenziale di proprietà pubblica e occupati dai beneficiari.
I progetti in particolare devono:
a) avere ad oggetto edifici esistenti di proprietà pubblica, appartenenti al patrimonio dei beneficiari, destinati all’uso pubblico e occupati dai medesimi beneficiari, con esclusione degli edifici adibiti a residenza e assimilabili (categoria E.1. secondo la classificazione di cui all’art. 3 del DPR n. 412 del 1993);
b) limitatamente a Comuni, l’intervento deve essere previsto nell’ambito del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato dal Consiglio Comunale;
c) ciascun edificio deve avere superficie utile superiore a 500 mq;
d) riguardare edifici dotati (ex ante) ciascuno di attestato di prestazione energetica (APE) valido, redatto e registrato in conformità alla normativa vigente;
e) riguardare edifici allo stato di fatto (ex ante) classificati, secondo il sistema di certificazione vigente, esclusivamente in classe energetica G;
f) essere predisposti sulla base e in coerenza con una diagnosi energetica per ciascun edificio contenente gli elementi minimi di cui all’Allegato 8) al d.lgs n. 102 del 2014;
g) consistere per ciascun edificio nel miglioramento delle prestazioni energetiche effettive risultanti dalla diagnosi energetica con una riduzione almeno del 10% dell’indice del consumo di energia primaria globale totale dell’edificio EPgl,tot rispetto a quello dello stato di fatto;
h) conseguire per ciascun edificio ad intervento concluso comunque un miglioramento dell’indice di efficienza energetica dell’edificio oggetto dell’intervento di almeno due classi energetiche secondo il sistema di certificazione vigente;
i) il periodo di recupero non attualizzato per ciascun edificio, dato dal rapporto tra l’investimento realizzato (spesa ammessa a contributo) e la riduzione del consumo energetico (spesa media sostenuta a tale titolo negli ultimi 3 anni solari interi antecedenti la domanda di contributo), non deve eccedere 20 anni;
l) qualora l’intervento consista in una ristrutturazione importante di primo livello, ad intervento concluso (ex post) ciascun edificio deve rientrare fra gli edifici “a energia quasi zero”;
m) escludere gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa solida, ad eccezione delle caldaie che rispettano i requisiti di cui all’Allegato I al dm 16 febbraio 2016, pubblicato nella GU n.51 del 2-3-2016, (validi per l’accesso agli incentivi previsti nell’ambito del cosiddetto “Conto Termico”), collocate nelle zone climatiche F;
n) ciascun edificio all’atto della domanda di contributo non deve essere oggetto di contratto di prestazione energetica comunque denominato, ad eccezione che nella forma di mero contratto di appalto;
o) l’utilizzo dell’energia prodotta dovrà essere volto esclusivamente all’autoconsumo e non al mercato;
p) ciascun edificio non deve essere strumentale o oggetto di un’attività economica nell’accezione comunitaria, ossia un’attività consistente nell’offrire beni o servizi in un mercato, nei primi 5 anni dal pagamento finale al beneficiario;
q) ciascun edificio oggetto del finanziamento non dovrà essere concesso in uso o godimento né a titolo oneroso né gratuito nei primi 5 anni dal pagamento finale al beneficiario;
r) l’intervento deve comportare una spesa complessiva ammissibile a contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro;
s) tutta la spesa deve essere connessa alla realizzazione dell’intervento;
t) l’intervento non deve essere portato materialmente a termine o completamente attuato (ossia non deve essere stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario.
Nel caso di edifici che prevedano porzioni non ammesse dal presente avviso, il progetto sarà considerato ammissibile a condizione che il volume lordo riscaldato (climatizzazione invernale) complessivo di tali porzioni sia inferiore o uguale al 10% del volume lordo riscaldato totale. La spesa afferente la quota non ammissibile sarà stralciata puntualmente o, qualora ciò non sia possibile, in proporzione al volume lordo riscaldato.
Ciascun soggetto beneficiario potrà presentare anche piu’ di una domanda di contributo per un totale in termini di spesa ammissibile a contributo non superiore ad 2.000.000 euro considerando sia le domande presentate in forma singola che associata; ciascuna domanda potrà riguardare uno o più edifici di sua proprietà. Le Unioni di Comuni, le associazioni di Comuni e le Unioni Montane che svolgono in forma associata la gestione del patrimonio edilizio potranno presentare domanda per edifici di loro proprietà o di proprietà di uno dei relativi Comuni.
Nel caso in cui la ristrutturazione implichi ampliamenti o la ricostruzione avvenga con diversa collocazione sul suolo, non è ammessa la costruzione su terreni precedentemente non edificati.
SPESE AMMISSIBILI. Sono ammissibili le spese pagate dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa che decorre dal 1 gennaio 2014 e scade il 30/09/2018.
L’intervento deve comportare una spesa non inferiore ammessa a contributo di € 100.000,00 e massima ammessa non superiore ad € 1.000.000,00.
Sono ammissibili le spese connesse all’efficientamento energetico degli edifici pubblici e basate sul Prezziario regionale in materia di lavori pubblici.
In particolare sono ammissibili, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione), le seguenti voci di spesa:
a) lavori e forniture per interventi per l’efficientamento energetico dell’/degli edificio/i mediante esclusivamente contratto di appalto propriamente detto, con solo rischio costruzione a carico dell’affidatario. Gli interventi potranno riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Coibentazione dell’involucro edilizio;
- Sostituzione dei serramenti;
- Realizzazione di pareti ventilate;
- Realizzazione di opere per l’ottenimento di apporti termici gratuiti;
- Acquisto e installazione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare;
- Ristrutturazione dell’impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore;
- Acquisto e installazione di impianti solari termici o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile solo per autoconsumo;
- Installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell’edificio;
- Efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori o scale mobili) interni o relativi alle pertinenze dell’edificio;
- Rete di teleriscaldamento diretta esclusivamente all’autoconsumo (non ammissibili utenze terze rispetto all’Ente beneficiario;
b) oneri di sicurezza;
c) accantonamento per imprevisti;
d) pubblicazioni procedure di gara e avvisi sui risultati, qualora non recuperabili da parte del beneficiario;
e) commissione giudicatrice (eventuale);
f) contributo ex Avcp e altri tributi connessi con intervento;
g) spese tecniche (progettazione, attestazioni di prestazione energetica (APE), diagnosi energetica, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all’approvazione del progetto), nella misura massima del 10% dell’investimento complessivo ammissibile (totale A e B del quadro economico di progetto);
h) Iva su spese tecniche, qualora non recuperabile o compensabile da parte del soggetto beneficiario;
i) Iva sulle altre voci, qualora non recuperabile o compensabile da parte del soggetto beneficiario.
DOMANDE DALL'11 LUGLIO AL 23 SETTEMBRE 2016. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del giorno 11/07/2016, fino alle ore 13:00 del 23/09/2016.
Tutta la documentazione a questo link