Sul Bollettino Ufficiale BU14S1 del 4 aprile 2019 della Regione Piemonte è pubblicato il Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2019, n. 6/R, Regolamento regionale recante: "Modalità di esecuzione degli interventi di efficientamento energetico negli immobili di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 19, comma 7 bis, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).".
Art. 1 Ambito di applicazione
Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione degli interventi di efficientamento energetico negli immobili di edilizia sociale gestiti dalle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC), ai sensi dell’articolo 19, comma 7 bis, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), come modificato dall’articolo 109 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018.).
Art. 2 Tipologie di investimento
1. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 1 sono realizzati dall’ATC mediante:
a) utilizzo di risorse statali o regionali destinate alla manutenzione straordinaria degli edifici;
b) utilizzo di risorse proprie dell’ATC, accantonate in appositi conti destinati alla manutenzione straordinaria o derivanti da avanzi di amministrazione;
c) ricorso a strumenti di finanziamento tramite terzi e a contratti di rendimento energetico, anche tramite l’intervento di una o più energy service companies.
Per garantire la possibilità di realizzazione di interventi di efficientamento energetico in situazioni di carenza di risorse dedicate, le ATC agiscono prioritariamente secondo la modalità di cui alla lettera c).
Art. 3 Modalità di scelta dell’operatore
L’individuazione da parte delle ATC degli operatori per l’attuazione di interventi di efficientamento energetico avviene con le seguenti modalità:
a) per gli immobili interamente in locazione, secondo le procedure previste dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici;
b) per gli immobili in regime condominiale amministrati da ATC, mediante avviso pubblico riservato ad operatori abilitati all’esecuzione di interventi di efficientamento energetico. L’analisi delle proposte per l’individuazione delle offerte economicamente più vantaggiose, da sottoporre successivamente all’assemblea condominiale per l’approvazione definitiva, è effettuata da ATC;
c) per gli immobili in regime condominiale non amministrati da ATC, la scelta dell’operatore è effettuata dall’assemblea condominiale, ai sensi delle disposizioni del Libro III, Titolo VII, Capo II, del codice civile.
Art. 4 Quota parte del risparmio energetico riconoscibile agli assegnatari
Per tutta la durata del periodo di ammortamento del costo dell’intervento di efficientamento energetico, agli assegnatari è riconosciuta una quota parte del risparmio economico ottenuto compresa tra il 5 e il 10 per cento.
La quota riconoscibile agli assegnatari è stabilita in relazione alla durata dell’ammortamento del costo dell’intervento di efficientamento energetico e nei suddetti limiti:
a) da ATC per gli immobili interamente in locazione;
b) dall’assemblea condominiale per gli immobili in regime condominiale.
Al termine del periodo di ammortamento del costo dell’intervento, agli assegnatari è riconosciuto l’intero risparmio ottenuto rispetto ai consumi precedenti l’intervento.
Art. 5 Detrazioni fiscali e cessione del credito
Per l’attuazione degli interventi di efficientamento energetico, l’ATC ha facoltà di procedere alla cessione del credito d’imposta a terzi, ai sensi delle vigenti norme in materia fiscale.
In allegato il regolamento