Sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015, è stato pubblicato il decreto del Minambiente e dell'Economia 14 aprile 2015 (di concerto con i ministeri dello Sviluppo economico e dell'Istruzione) recante “Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici”.
Il decreto, in vigore da oggi 14 maggio 2015, individua e disciplina i criteri e le modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, in attuazione dell'art. 9 del decreto Competitività (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento previsti dal comma 4 del citato art. 9.
TASSO AGEVOLATO DELLO 0,25% E 350 MILIONI DI FINANZIAMENTO. Sono concessi prestiti a tasso agevolato, lo 0,25%, per lavori di efficientamento energetico nelle scuole pubbliche. Per questa misura sono stanziati 350 milioni di euro attraverso il fondo rotativo Kyoto.
Possono beneficiare dei finanziamenti i soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonche' di edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Possono inoltre beneficiare dei finanziamenti i soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso, hanno in uso gli immobili di cui al comma 1, e in particolare i soggetti che hanno in carico gli immobili di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 23/96 e s.m.i.
CRITERI MINIMI DEGLI INTERVENTI. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza energetica e degli usi finali dell'energia dovranno conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica;
b) i progetti di intervento dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012 (Conto Termico);
c) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni degli edifici, dovranno prevedere l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonche' le norme in materia di prevenzione antisismica. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio;
d) i progetti di intervento dovranno altresi' assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO. La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene sulla base della presentazione del modulo di domanda, redatto, a pena di esclusione, secondo gli schemi allegati al decreto. Le domande di ammissione e la relativa documentazione firmate digitalmente, devono essere inoltrate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l'Energia e, in copia a CDP S.p.A. mediante PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica: fondokyoto@pec.minambiente.it; cdpspa@pec.cassaddpp.it.
Le domande di ammissione al finanziamento potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino alle ore 17,00 del novantesimo giorno successivo: fara' fede per l'ordine cronologico la data e l'orario riportato nella ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di posta certificata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono ammessi piu' invii purche' nel primo invio sia specificato il numero degli stessi; in questo caso fara' fede, per l'ordine cronologico, la data della ricevuta di accettazione della PEC riguardante il primo invio. I successivi invii dovranno avvenire entro un termine massimo di 60 minuti dal primo.
Le domande di ammissione devono essere accompagnate dalla documentazione prevista. Le dichiarazioni sono rese nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L'ammissione al finanziamento agevolato, avverra' fino al raggiungimento del limite massimo delle risorse pari a 350.000.000,00 Euro.
L'istanza di accesso a finanziamento deve essere corredata, a pena di inammissibilita', della seguente documentazione:
a) diagnosi energetica degli immobili;
b) certificazione energetica del plesso prima dell'intervento proposto.
TEMPI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI. I soggetti beneficiari, in relazione a ciascuno degli edifici destinatari degli investimenti, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CDP S.p.A. per mezzo PEC, entro 180 giorni dalla data di firma del contratto di finanziamento agevolato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: fondokyoto@pec.minambiente.it, cdpspa@pec.cassaddpp.it, l'avvenuto inizio dei lavori specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonche' il quadro economico definitivo, redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12, commi 4 e 5. Eventuali richieste motivate di proroga dei termini di inizio lavori dovranno essere trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la relativa autorizzazione.
I lavori di realizzazione dell'intervento per singolo edificio devono terminare entro e non oltre i successivi 36 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato. Per giustificati motivi e previa istanza debitamente motivata da parte del soggetto beneficiario, puo' essere concessa una proroga del predetto termine fino ad un massimo di 18 mesi dalla data di scadenza.
CUMULABILITÀ. I finanziamenti agevolati sono cumulabili con altre forme di incentivazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nei limiti dalle stesse previsti e in ogni caso non possono superare cumulativamente il 50% del valore del progetto.
VERIFICHE E CONTROLLI. La Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica a campione la regolare esecuzione degli interventi finanziati nonche' la conformita' degli stessi al progetto presentato in sede di domanda e la conformita' a legge delle varianti in corso d'opera autorizzate dalla Stazione appaltante.
In caso di difformita' la Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente potra' revocare il finanziamento concesso. La Direzione generale nei casi previsti dara' comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti e alla Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC).
MONITORAGGIO, DIVULGAZIONE DEI RISULTATI E ATTIVITA' DI INFORMAZIONE. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonche' degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un report semestrale di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati, che possa essere inserito nelle visualizzazioni dei rispettivi siti web o nelle forme che ciascuna Amministrazione riterra' piu' utili.
Il monitoraggio dei risparmi energetici annualmente conseguiti attraverso le misure decreto e' assicurato da ENEA, anche avvalendosi della diagnosi energetica e dell'attestazione della prestazione energetica prodotte rispettivamente prima e dopo l'esecuzione degli interventi. I risparmi energetici suddetti, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono comunicati da ENEA al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 marzo di ciascun anno, per gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo.
I soggetti beneficiari si impegnano ad aggiornare in maniera tempestiva e sistematica l'Anagrafe dell'edilizia scolastica regionale, quale strumento di programmazione che favorisce la conoscenza del fabbisogno e la valutazione dei progetti presentati, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Le procedure di monitoraggio degli interventi effettuati sugli edifici scolastici sono effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 229/2011, tramite l'utilizzo della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
Gli edifici oggetto di intervento possono essere solo quelli gia' esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, sono di conseguenza esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi e' stato alla data di entrata in vigore del decreto il collaudo dei lavori ai sensi del Codice degli Appalti.
Con decreto del Ministero dell'ambiente potranno essere emanate ulteriori indicazioni attuative delle procedure definite nel secondo addendum alla convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A. in data 15 novembre 2011, di cui all'art. 12, comma 6.