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Efficienza, da X commissione Camera ok con 12 condizioni alle modifiche al D.lgs. 102/2014

Occorre chiarire in modo univoco chi deve sostenere i costi delle installazioni dei contatori nei casi previsti, valutando inoltre l’opportunità di prevedere, in aggiunta al contatore individuale, sistemi di termoregolazione

venerdì 23 ottobre 2015 - Redazione Build News

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“Le disposizioni sugli obblighi di installazione dei sistemi di contabilizzazione dei consumi individuali risultano tuttora poco chiare e, su questo versante, si evidenzia l’importanza di prevedere un ruolo attivo non solo dei fornitori del servizio, ma anche delle imprese del settore dell’installazione”.

Lo ha evidenziato la commissione Attività produttive della Camera nel parere approvato (e presentato dal relatore Gianluca Benamati del Pd) sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Ricordiamo che questo schema di decreto integrativo è stato predisposto per superare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per incompleto recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica.

In X Commissione del Senato AiCARR (Associazione italiana condizionamento dell'aria, riscaldamento e refrigerazione) ha presentato le sue osservazioni sulle modifiche al D.lgs. 102/2014 (LEGGI TUTTO).

APPROVATO PARERE CON 12 CONDIZIONI. La commissione Attività produttive di Montecitorio ha dato parere favorevole allo schema di decreto, con 12 condizioni.

1. all’articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso comma 7, provveda il Governo a che i requisiti di indipendenza degli operatori dei «centri indipendenti di assistenza ai consumatori» siano ben definiti e possibilmente vigilati dall’AEEGSI e che le indicazioni per tali operatori siano comunicate dai venditori evitando il riferimento ai gestori del sistema di distribuzione;

2. all’articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 8-bis, provveda il Governo a modificare il termine «uniformarsi», in quanto nel caso specifico si tratta di costi aziendali di riferimento a servizi per i quali apparirebbe improprio applicare un prezzo imposto;

3. al decreto legislativo n. 102/2014, in relazione alla definizione di rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera gg), al fine di chiarire ogni possibile equivoco ed evitare ogni disagio, provveda il Governo a precisare che, nell’ambito del servizio sottoposto a regolazione dell’AEEGSI è ricompresa, in generale, ogni rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento e che per questi devono intendersi: qualsiasi infrastruttura di trasporto e distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria;

4. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 5, comma 12, lettera b), provveda il Governo ad adottare le misure necessarie a garantire il mantenimento in bilancio e l’effettivo utilizzo della quota di proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica poste a copertura delle attività, ovvero la realizzazione di programmi annuali di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione;

5. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 9, comma 5, lettera b), provveda il Governo a chiarire in maniera univoca chi deve sostenere i costi delle installazioni dei contatori nei casi ivi previsti, valutando altresì l’opportunità di prevedere, in aggiunta al contatore individuale, sistemi di termoregolazione;

6. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 10, comma 17, lettera a), provveda il Governo a modificare il rinvio, anziché all’articolo 9, comma 3, all’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

7. al decreto legislativo n. 102/2014, provveda il Governo ad adottare i decreti di cui all’articolo 15, comma 5, necessari all’attivazione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica mantenendo in bilancio la parte ad esso dedicata dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica;

8. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l’AEEGSI, affinché si disponga che, nei casi di conguaglio a seguito di cambio di fornitore di energia, il tempo di adempimento sia ben definito e non superiore al termine di sei settimane, decorso il quale non potranno essere emesse fatture relative al rapporto di fornitura appena concluso, fatto salvo il diritto del cliente ad ottenere la restituzione di eventuali somme pagate in eccesso;

9. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l’AEEGSI, affinché si disponga che, per quanto riguarda le fatture di conguaglio in costanza di fornitore, il periodo di consumo oggetto di tali conguagli non possa superare i due anni, fatto salvo il diritto del cliente stesso ad ottenere la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso;

10. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l’AEEGSI, affinché siano adeguatamente chiariti, per ottemperare a quanto previsto alle condizioni ai punti 8 e 9, gli obblighi e le responsabilità reciproche dei fornitori e dei distributori nella rilevazione e nella trasmissione dei dati per le partite economiche derivanti dalla differenza fra l’energia consumata e quella effettivamente misurata;

11. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con AEEGSI, affinché si individui l’entità dei conguagli di energia elettrica e gas per i quali sussiste un obbligo di rateizzazione nei confronti del cliente, fermo restando che nei casi di errore imputabile al distributore, il venditore corrisponde le somme a questo spettanti solo a fronte dell’avvenuto incasso di queste ultime;

12. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con AEEGSI, a che vi sia un sostanziale aumento della periodicità di fatturazione ed un maggior allineamento ai dati del distributore avendosi una frequenza di fatturazione sempre coerente con il periodo dei consumi ed un obbligo minimo, in capo al distributore, di rilevazione dei dati quadrimestrale, ove presenti contatori non telegestiti, potenziando anche per questi le metodologie di autolettura.

Leggi anche: “Modifiche al D.lgs. 102/2014, le osservazioni di AiCARR sulla contabilizzazione

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