Un testo unico sull'efficienza energetica, "al fine di avere un coordinamento tra tutti i testi legislativi interessati". Lo ha sottolineato AiCARR - Associazione italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione - in occasione dell'audizione in Commissione Industria al Senato sul D.Lgs. relativo alla prestazione energetica e all'efficienza energetica in edilizia.
In particolare, AiCARR evidenzia che: "Il testo attuale recepisce formalmente la Direttiva, modificando e integrando il testo del DLgs 192/05, ma non fa cenno all'indice SRI (Indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza), per cui viene il dubbio che non l’Italia non voglia adottare questo indicatore". Inoltre "Lo schema di decreto si propone come modifica del solo DLgs 192/05", ma dichiara AiCARR "a nostro avviso va coordinato con il DPR 74/2013, il DM 26/6/2015 e il DLgs 28/2011 all'allegato III. A questo proposito – continua AiCARR – va sottolineato che l'articolo 8 della Direttiva 844 stabilisce che in caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia effettuati per ottimizzarne il consumo energetico, gli Stati membri stabiliscono i requisiti di impianto da applicare per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.
Questa impostazione - sottolinea AiCARR - è in netto contrasto con quella a oggi prevista dall'allegato III del D.Lgs 28/11 sulla copertura da fonti energetiche rinnovabili, che considera solo l'impossibilità tecnica. A maggior ragione, si auspica che parallelamente al decreto di recepimento della direttiva si metta mano anche alla revisione dell'Allegato III del DLgs 28/2011 senza aspettare il recepimento della nuova direttiva sulle FER". AiCARR rileva anche che "Il testo parla di qualità dell'aria ma non fornisce indicazioni o provvedimenti concreti su tale tema.
Infine AiCARR evidenzia anche che "La Direttiva 844 prevede che la strategia a lungo termine contenga le politiche e le azioni senza alcuna distinzione temporale, ovvero fin da subito, impegno non recepito dal comma 4 del testo, che rappresenta una deviazione dal testo e dagli intenti della direttiva. Se si considera che il PNIEC è stato pubblicato il 21 gennaio scorso e che il primo aggiornamento del PNIEC, da proporre alla Commissione europea è previsto per il 30 giugno 2023, si rischia di non avere le politiche e le azioni, almeno fino a quella data”.
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