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Efficienza energetica: dalla commissione X della Camera ok al decreto attuativo della direttiva (UE) 2018/2002

Parere favorevole con osservazioni. La direttiva (UE) 2018/2002 modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

venerdì 12 giugno 2020 - Redazione Build News

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Ieri 11 giugno la Commissione Attività produttive della Camera dei deputati ha dato parere favorevole, con osservazioni, allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Di seguito riportiamo il parere approvato dalla Commissione.

"La Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato ai sensi della delega legislativa generale contenuta nell’articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), il quale ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A;

la direttiva (UE) 2018/2002 – entrata in vigore il 24 dicembre 2018 e composta da 4 articoli e un allegato – modifica la direttiva 2012/27/UE, che è il principale strumento legislativo sull’efficienza energetica in vigore nell’Ue. La direttiva (UE) 2018/2002 fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima;

la citata direttiva si prefigge un obiettivo di efficienza energetica per il 2030 di almeno il 32,5 per cento rispetto all’andamento tendenziale ed estende l’obbligo di risparmio energetico nell’uso finale, introdotto nella direttiva 2012/27/UE;

la proposta nazionale per il conseguimento di tale obiettivo, contenuta nel Piano nazionale integrato per energia e clima (PNIEC), evidenzia il ruolo strategico dell’efficienza energetica che si configura come strumento trasversale in tutti i settori, per la tutela dell’ambiente, il miglioramento della sicurezza energetica e la riduzione della spesa energetica per famiglie e imprese;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo mantiene inalterati i principi generali del decreto legislativo n. 102 del 2014, apportando le modifiche necessarie ad adeguarlo alle modifiche introdotte a livello comunitario. In particolare, lo schema di decreto legislativo si compone di 19 articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I (artt. 1-13) recante ’Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; il Capo II (artt. 14-17), che interviene sugli allegati al medesimo decreto legislativo n. 102 del 2014, e il Capo III (artt. 18-19), recante modifiche al decreto legislativo n. 115 del 2008 (Attuazione della direttiva 2006/ 32/UE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/UEE);

in materia di aumento dell’efficienza energetica per il periodo 2021-2030, lo schema di decreto legislativo in esame prevede misure in grado d’incidere su strumenti, quali i certificati bianchi e il conto termico, i cui costi sono coperti tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell’energia, oltre ad estendere dal 2020 fino al 2030 l’efficacia delle disposizioni relative all’integrazione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, il cui spetto di operatività è esteso anche al settore dei trasporti;

il provvedimento definisce un miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione al programma di riqualificazione degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale;

lo schema di decreto legislativo interviene inoltre sulla normativa in materia di obbligo delle diagnosi energetiche nelle imprese energivore, introducendo ulteriori sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di attuare almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche e, al contempo, prevedendo misure di promozione dell’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2, valuti il Governo l’opportunità di intervenire al fine di prevedere, sentita l’ARERA, un’accelerazione dei piani di installazione di misuratori di nuova generazione già previsti dalle disposizioni regolatorie di ARERA, che consentono la lettura automatica dei dati, con trasmissione a distanza mediante mezzo informatico che consenta al fornitore di servizi e all’utente finale di aggiornare i dati con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati, escludendo i sistemi a lettura mobile del tipo walk-by o drive-by, senza aggravio di costi in termini reali per gli utenti, garantendo la invarianza delle tariffe di misura per i clienti come già previsto dall’attuale quadro regolatorio di riferimento di ARERA e prevedendo nel tempo la rimodulazione al ribasso dei costi del servizio di lettura delle misura a fronte della tecnologia evoluta installata;

b) al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), valuti il Governo l’opportunità di rivedere l’introduzione di una specifica certificazione per l’Energy auditor e di garantire che gli Esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati in Italia siano riconosciuti come energy auditor negli altri Paesi dell’Unione europea nonché di definire puntualmente: 1) la figura dell’Energy auditor come figura coincidente con quella dell’EGE per le attività previste dallo schema di decreto in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche; 2) la figura dell’EGE come persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247; 3) il concetto di grande impresa in via deduttiva ed analogica alla luce della raccomandazione 2003/362/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, contenente le definizioni « microimprese », « piccole e medie imprese » e della giurisprudenza di riferimento della Corte di Giustizia europea secondo cui per « grande imprese » debba intendersi « ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e principi stabiliti dalla predetta raccomandazione;

c) all’articolo 7, comma 1, lettera a), secondo periodo, valuti il Governo l’opportunità di inserire dopo la parola: « obbligo» le seguenti: « di periodicità »;

d) al medesimo articolo 7, comma 1, lettera a), valuti il Governo l’opportunità di sostituire, le parole: « diagnosi energetica» con le seguenti: « audit energetico » oppure, viceversa, di sostituire le parole: « audit energetico » con le seguenti: « diagnosi energetica »;

e) all’articolo 11, capoverso articolo 13, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il comma 1, con il seguente: « Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l’Enea, di concerto con il GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l’uso efficiente dell’energia e, previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite consultazione pubblica, lo sottopone all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico. »;

f) al medesimo articolo 11, capoverso articolo 13, comma 2, valuti il Governo l’opportunità di aggiungere la seguente lettera: « h) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa, da aggiornare annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche, normativa di riferimento, spiegazioni circa le agevolazioni fiscali, i diversi meccanismi incentivanti l’efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e Agenzia delle Entrate. Ciascun soggetto dovrà apportare il suo contributo in relazione alle proprie funzioni »;

g) all’articolo 13, comma 1, lettera e), valuti il Governo l’opportunità di dare evidenza dell’attuazione alla diagnosi energetica successiva, anche in considerazione dell’assenza, sia all’articolo 7 che all’articolo 13, di modalità e tempistiche per comunicare l’adozione di interventi o – in alternativa – di un sistema di gestione."

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