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Efficienza energetica degli edifici, la Lombardia ha aggiornato le disposizioni

Approvate le «Disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici» e i relativi allegati B «Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica», C «Relazione tecnica» e H «Metodo di calcolo», in sostituzione dei corrispondenti allegati al decreto n. 2456/2017

mercoledì 8 gennaio 2020 - Redazione Build News

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La Regione Lombardia, con il D.d.u.o. 18 dicembre 2019 n. 18546, ha aggiornato le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 2456 del 8 marzo 2017.

Nel dettaglio, sono state approvate le «Disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici» e i relativi allegati B «Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica», C «Relazione tecnica» e H «Metodo di calcolo», in sostituzione dei corrispondenti allegati al decreto n. 2456/2017.

Il D.d.u.o. 18 dicembre 2019 n. 18546 – IN ALLEGATO - è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 1 del 4 gennaio 2020.

Leggi anche: “Lombardia: pubblicata delibera su efficienza energetica e rinnovabili negli edifici

Nelle premesse al nuovo provvedimento si legge che:

- con d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015 sono state approvate le «Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013»;

- la suddetta deliberazione dispone, tra l’altro, il rinvio a un provvedimento del Dirigente competente per l’approvazione di un «testo unico» che contenga le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici e per la certificazione energetica degli stessi, in conformità a quanto previsto nel d.lgs. 192/2005, nel d.p.r. 75/2013, nei decreti ministeriali del 26 giugno 2015 e nelle disposizioni regionali allegate alla medesima deliberazione;

- il «testo unico» di cui sopra è stato approvato con decreto dirigenziale n. 6480/2015, a cui hanno fatto seguito alcune modifiche ed integrazioni approvate con i decreti dirigenziali n. 224/2016 e n.176/2017;

- la d.g.r. 3868/2015 è stata integrata con la d.g.r. 6276 del 27 febbraio 2017, a cui ha fatto seguito l’aggiornamento delle disposizioni attuative approvate con decreto dirigenziale n. 2456/2017;

Dato atto che con d.g.r. 2480 del 18 novembre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, prevedendo:

- la possibilità di soddisfare l’obbligo di copertura del fabbisogno energetico dell’edificio, di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011, mediante l’installazione presso edifici diversi da quello direttamente soggetto all’obbligo;

- l’aggiornamento dei criteri approvati con d.g.r. 1216/2014 per attribuire la funzione bioclimatica di serre e logge, al fine di riconoscere la possibilità della loro equiparazione ai volumi tecnici, come previsto dall’art. 4, comma 4, della l.r. 39/2004;

- di dare mandato al Dirigente competente di provvedere, entro 30 giorni dall’approvazione della medesima deliberazione, ad aggiornare le disposizioni allegate al decreto n. 2456/2017;

Considerato che:

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia pubblicati nell’Agosto 2016, ha precisato che, in merito al calcolo della potenza delle fonti energetiche rinnovabili elettriche da installare su un edificio soggetto all’obbligo di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011, occorre considerare la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio;

- con i precedenti decreti regionali sopra citati era stato disposto che la proiezione al suolo dell’edificio venisse calcolata escludendo balconi e terrazze, qualora non coperti, in considerazione del fatto che l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle loro superficie era in evidente contrasto con la loro destinazione d’uso;

- la d.g.r. 2480/2019 equipara la destinazione della copertura dell’edificio a terrazzo o a giardino pensile ai casi di impossibilità tecnica previsti dall’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 che danno la possibilità di soddisfare l’obbligo di copertura del fabbisogno energetico mediante ’installazione presso edifici diversi da quello direttamente soggetto all’obbligo;

- le coperture a terrazza non giustificano più l’esclusione delle stesse dal calcolo della proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, mentre è opportuno mantenerla per i balconi, dal momento che quest’ultimi, essendo realizzati in aggetto e non a copertura di una porzione dell’edificio, non sono correlati alla volumetria che occupa o che si proietta al suolo;

Considerato altresi’ che si rende opportuno recepire le indicazioni fornite nel dicembre 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha precisato che per tutti i generatori di calore destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria, i requisiti di efficienza energetica si intendono rispettati se tali prodotti risultano conformi ai requisiti minimi previsti dal Regolamento Europeo 814/2013;

Dato atto che:

- l’aggiornamento delle disposizioni approvate con decreto 2456/2017, conseguente all’approvazione della d.g.r. 2480/2019, implica la necessità di modificare anche l’allegato C «Relazione tecnica», approvato con decreto 2456/2017;

- si rende opportuno approvare un nuovo allegato B «Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica», per meglio precisare le modalità con cui calcolare i valori di trasmittanza termica in presenza di ponti termici e l’allegato H «Metodo di calcolo»;

Visto il documento allegato, contenente le disposizioni aggiornate della disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica, nonché gli allegati B, C, H e ritenuto di approvarli, in sostituzione dei corrispondenti allegati approvati con decreto n. 2456/2017;

Considerato che il documento di cui sopra rientra tra il risultato atteso del PRS individuato con codice TER 17.01.225 «Incremento dell’efficienza energetica nel settore civile».

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