Differimento dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 del termine – previsto dall’articolo 14, comma 11, del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 - di durata degli incentivi per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni con risparmi non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi sia terminato entro il 2014. Si tratta di progetti avviati entro il 31 dicembre 2016.
Lo stabilisce una norma inserita dalla Commissione bilancio della Camera al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. Il provvedimento è ora all'esame dell'Aula della Camera.
Come ricorda il dossier del servizio studi della Camera, l’articolo 14, comma 11, del D.Lgs. n. 102/2014, nella sua formulazione attuale, dispone – per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi sia terminato entro il 2014 – la proroga della durata di tali incentivi sino al 31 dicembre 2016. La proroga è concessa a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, concretamente avviati entro il 31 dicembre 2016. Altri criteri previsti dal comma ai fini della fruizione degli incentivi sono quelli di:
- collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale;
- efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data del 31 dicembre 2016;
- risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 D.Lgs. n. 152/2006;
- salvaguardia dell'occupazione.
INCENTIVI IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSE, BIOGAS E BIOLIQUIDI. L’articolo 3-quater, inserito nel corso dell’esame in sede referente, interviene in materia di incentivi sull’energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi di cui all’articolo 1, commi 149 e 150 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare la lettera a) del comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il diritto di fruire di un incentivo sull’energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che abbiano cessato, alla data del 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi.
L’articolo 1, comma 149, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che avevano cessato al 1° gennaio 2016, o avrebbero cessato entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020, di un incentivo sull'energia prodotta. Le modalità e le condizioni della fruizione dell’incentivo sono stabilite nei commi 150 e 151 del medesimo articolo.
La lettera b) del comma 1 cambia i criteri per la determinazione dell’importo del suddetto incentivo, tramite una modifica del comma 150 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, il quale contiene le disposizioni sulle modalità di calcolo dei suddetti incentivi. Va ricordato che il comma 150 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che l’incentivo di cui al comma 149, oggetto della proroga in esame, è pari all’80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza. Per quanto attiene alle modalità di fruizione, il medesimo comma 150 dispone che l’incentivo è erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L’erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al successivo comma 151. Secondo tale comma, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della verifica dello stesso con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01).
La lettera b) stabilisce che l’importo va calcolato con riferimento all’80 per cento non più degli incentivi che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 – recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici - destina agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza bensì con riferimento all’80 per cento degli incentivi di cui all’articolo 19, comma 1, primo capoverso, del suddetto decreto, cioè secondo le modalità di calcolo per l’importo degli incentivi per gli impianti (già esistenti) a fonti rinnovabili che hanno maturato il diritto ai certificati verdi per il periodo residuo di fruizione dei benefici stessi.