La Regione Lombardia, con la dgr 27 febbraio 2017 - n. X/6276 (pubblicata sul Bur Serie Ordinaria n. 9 di oggi 1 marzo 2017), ha deliberato di aggiornare le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con d.g.r. n. 3868 del 17 luglio 2015, in relazione alle modalità per calcolare il contributo delle fonti rinnovabili mediante l’uso delle pompe di calore.
Nella deliberazione si spiega in premessa che l’anticipazione al 2016 dei requisiti prestazionali previsti a livello nazionale per il 2019 o per il 2021 implicano l’obbligo di copertura dei fabbisogni energetici con fonti rinnovabili secondo la percentuale che l’allegato 3 del d.lgs. 28/2011, come modificato con il Milleproroghe 2017, prescrive solo dal 2018 per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni di edifici con superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati.
L’applicazione dei requisiti di copertura da fonti rinnovabili, previsti dal suddetto allegato 3 a tutti gli edifici soggetti alle prescrizioni per «edifici ad energia quasi zero», comporta l’applicazione agli edifici nuovi e a tutte le ristrutturazioni importanti di primo livello, a prescindere dalla loro superficie utile, dell’obbligo di coprire almeno il 50% del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili.
Con nota del 25 marzo 2016, Confindustria di Bergamo aveva manifestato a Regione Lombardia la propria preoccupazione in relazione alle modalità di calcolo previste dal decreto regionale n.6480/2015 poiché, declinando puntualmente le disposizioni ministeriali del 26 giugno 2015 ed anticipando al 2016 i requisiti degli «edifici ad energia quasi zero» e, conseguentemente, l’obbligo di coprire il 50% del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili, tendeva a penalizzare alcune tecnologie basate sull’utilizzo di energia primaria, come le pompe di calore alimentate da gas naturale.
Nella stessa nota si faceva presente che il Ministero dello Sviluppo economico aveva già riconosciuto l’errore insito nel proprio decreto del 26 giugno 2015 e stava predisponendo una soluzione correttiva in vista dell’aumento delle percentuale di copertura da fonti rinnovabili, allora prevista da gennaio 2017, in modo da riconoscere una maggiore capacità di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili da parte delle pompe di calore.
Le considerazioni di cui sopra erano state ribadite anche da Confindustria Lombardia con una nota del 1 aprile 2016, nella quale veniva chiesto un provvedimento correttivo.
Con nota del 26 aprile 2016, l’assessore regionale all’ambiente, energia e sviluppo sostenibile aveva chiesto al Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) se prevedeva correttivi in tempi brevi a tale problematica, non ottenendo alcun riscontro.
LA PROPOSTA DEL GRUPPO DI LAVORO DEL CTI. Tale problematica è stata affrontata anche all’interno del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ed, in particolare, dal gruppo di lavoro sulle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, composto da rappresentanti dell’Enea, di alcune Regioni e Università, oltre che di imprese e associazioni di categoria.
Lo scorso 16 gennaio tale gruppo di lavoro ha definito la proposta di una diversa modalità per calcolare il contributo delle fonti rinnovabili nella produzione energetica mediante pompe di calore.
Tale proposta, riconoscendo l’efficienza derivante dall’impiego diretto dell’energia primaria, consente di valorizzare maggiormente l’energia rinnovabile estratta dalle pompe di calore a gas.
LA NUOVA DELIBERAZIONE. Con la dgr 27 febbraio 2017 - n. X/6276, la Regione Lombardia ha deliberato di aggiornare i contenuti delle proprie disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con dgr n. 3868 del 17 luglio 2015, facendo proprio il principio di calcolo proposto dal Comitato Termotecnico Italiano per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente per produrre energia termica con le pompe di calore, riconoscendo la maggior efficienza derivante dall’impiego diretto dell’energia primaria, valorizzando conseguentemente la quota di energia rinnovabile estratta dalle pompe di calore a gas.
È dato mandato al dirigente competente di provvedere, entro 30 giorni dall’approvazione del provvedimento, ad integrare le disposizioni allegate al decreto n. 176/2017 con le modalità di calcolo come definite nella suddetta proposta, da integrare nel software Cened +2.0, stabilendo che l’applicazione della metodologia decorra dalla data in cui sarà pienamente operativa la versione del software.
È previsto infine l'adeguamento alla metodologia del software Cened + 2.0, gestito da Infrastrutture Lombarde e messo a disposizione dei certificatori energetici per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici.
In allegato la dgr 27 febbraio 2017 - n. X/6276