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Efficienza energetica, i chiarimenti MiSE per il settore dei serramenti

Unicmi: ancora silenzio dal Ministero sul parametro H’t per l’involucro edilizio

mercoledì 3 agosto 2016 - Redazione Build News

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Nei giorni scorsi il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato una nuova serie di FAQ in materia di efficienza energetica in edilizia - Decreto 26 giugno 2015 “Requisiti minimi” e Decreto 26 giugno 2015 “Linee guida APE” (LEGGI TUTTO).

Per quanto riguarda il settore della serramentistica, le nuove Faq chiariscono molti punti sollevati da Unicmi (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti).

FATTORE DI TRASMISSIONE SOLARE TOTALE GGL+SH. “Tra i chiarimenti più attesi – spiega Unicmi - compare quello relativo alla prescrizione del Decreto Requisiti Minimi sul fattore di trasmissione solare totale ggl+sh che, di fatto, ad oggi, risultava inapplicabile.

Il MISE ha chiarito che il requisito sul fattore di trasmissione solare totale ggl+sh può essere inteso come limite sul parametro trasmittanza energetica solare totale gt (sinonimo gtot) definito a livello delle norme tecniche armonizzate di riferimento obbligatorio per l’immissione sul mercato delle schermature solari (chiusure oscuranti, tende esterne). Tale requisito - ottemperabile in presenza di qualsiasi tipologia di schermatura solare (chiusure oscuranti, tende esterne) in posizione interna, esterna ed integrata nella vetrazione - è da calcolare ai sensi delle norme tecniche europee di riferimento (UNI EN 13363-1 oppure UNI EN 13363-2, UNI EN 14501) richiamate anche dal Decreto Requisiti Minimi.

Il MISE - a sorpresa in quanto il Decreto Requisiti Minimi richiedeva il requisito solo in caso di presenza di schermature solari mobili - specifica anche che il soddisfacimento del requisito sul valore del fattore di trasmissione solare totale può essere verificato anche in assenza di schermatura, attraverso le sole caratteristiche del componente finestrato (n.d.r. la vetrazione)”.

OBBLIGO DI RELAZIONE TECNICA. “Il MISE ha poi fornito indicazioni in relazione all’obbligo di relazione tecnica specificando che, nel caso di interventi di riqualificazione energetica così come definiti dal Decreto Requisiti Minimi, essa possa essere compilata in modo parziale limitandosi a dichiarare:

- la permeabilità all’aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;

- il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite previsti dal Decreto Requisiti Minimi in funzione della zona climatica;

- la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;

- il soddisfacimento della verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale gt per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud con il valore limite di 0,35 previsto dal Decreto Requisiti Minimi (con l’eccezione per la categoria E.8).

Viene inoltre specificato che - solo nel caso di riqualificazione energetica e in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale gt - la relazione tecnica possa essere sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE sui serramenti di nuova fornitura redatta dal Fabbricante.

Tale documentazione dovrà obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale gt.

In presenza di chiusure oscuranti il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica del valore limite di 0,35 previsto dal Decreto Requisiti Minimi (con l’eccezione per la categoria E.8)”.  

CASSONETTI. “Un altro chiarimento molto atteso riguarda i cassonetti. A tal proposito il MISE ha chiarito che, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica, i cassonetti vanno valutati solo se si interviene sugli stessi. In questa eventualità la trasmittanza termica dei cassonetti separatamente dai serramenti e tale trasmittanza deve rispettare i limiti previsti, in funzione della zona climatica, previsti i serramenti”.

INDICAZIONI SULLA MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA TRASMITTANZA DELLE CHIUSURE TRASPARENTI/OPACHE. “L’ultimo chiarimento di interesse per il settore fornisce indicazioni sulla modalità di valutazione della trasmittanza delle chiusure trasparenti/opache ai fini del rispetto dei limiti ministeriali previsti in funzione della zona climatica nell’ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica. Il MISE specifica che la trasmittanza può essere valutata ai sensi delle metodologie di prova o di calcolo, e relative regole di estensione dei risultati, previste dalle norme di prodotto di riferimento per l’apposizione della marcatura CE e dalle norme tecniche ivi richiamate.

Conseguentemente per i serramenti soggetti alla norma di prodotto UNI EN 14351-1 la trasmittanza termica può essere valutata ai sensi della norma UNI EN ISO 10077-1 con il metodo del serramento campione/normalizzato e con le relative regole di estensione dei risultati previsti dalla UNI EN 14351-1 stessa così come indicato anche dalle regole di accesso alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di sostituzione delle chiusure trasparenti/opache.

Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte industriali, commerciali e da garage sono invece di riferimento le norme UNI EN 13241-1, UNI EN 12428, UNI EN ISO 10077-1 ed UNI EN ISO 10077-2.

Infine per la valutazione della trasmittanza termica delle porte pedonali motorizzate (automatiche) sono di riferimento le norme UNI EN 16361, UNI EN ISO 12567-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2”.

PARAMETRO H’T PER L’INVOLUCRO EDILIZIO: ANCORA SILENZIO DAL MISE. “Contrariamente a quanto assicurato a Unicmi dal MISE lo scorso 31 maggio, non è stato ancora preso alcun provvedimento riguardo alle criticità segnalate da Unicmi riguardo al parametro H’ t. Unicmi è conscia che per apportare significative modifiche all’incidenza del parametro H’t non è sufficiente una FAQ, bensì la revisione dell’impianto legislativo che ha introdotto questo coefficiente, ma la questione rimane grave ed urgente.

Tralasciando le implicazioni tecniche derivanti dall’applicazione di questo coefficiente, ampliamente esplicate nel documento dell’Ufficio Tecnico Unicmi consegnato al MISE, non fare chiarezza su questo importante fattore significa mantenere nella totale incertezza l’intero comparto italiano dell’involucro edilizio con un concreto rischio di blocco delle attività di investimento in nuovi edifici, ma soprattutto di blocco delle iniziative nel settore della ristrutturazione edilizia che costituisce quasi il 70% dell’attività edilizia in Italia.

Unicmi ribadisce con forza che non affrontare il nodo H’t rischia non solo di provocare gravissime conseguenze per il comparto industriale italiano delle facciate continue (un settore che vale 500 milioni di euro di fatturato del Made in Italy nel mondo che rischia di non intercettare una possibile ripresa stimabile attorno al 4-5% ma di registrare una flessione significativa dei fatturati) ma anche di porre enormi limiti progettuali all’architettura e di condizionare i valori del mercato immobiliare italiano.

Unicmi, pertanto, solleciterà ancora una volta il Ministero dello Sviluppo Economico affinché faccia chiarezza, in tempi stretti, riguardo al parametro H’t, permettendo a tutti gli operatori del settore delle costruzioni di operare”.

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