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Efficienza energetica in edilizia, novità in Piemonte

Abrogate le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui alla legge regionale n. 13/2007

martedì 31 marzo 2015 - Redazione Build News

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La Regione Piemonte ha abrogato la sua legge regionale 28 maggio 2007, n. 13, recante “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”.

L'abrogazione è disposta all'articolo 42 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3, recante “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”, pubblicata sul Bollettino regionale del 12 marzo 2015.  

Fino alla pubblicazione di nuovi provvedimenti della Giunta Regionale, continuano ad applicarsi le seguenti delibere:

a) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici;

b) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia;

c) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, in materia di tutela della qualità dell'aria.

Le disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 della legge regionale n. 3/2015 entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione dei provvedimenti della Giunta regionale.

PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELL'USO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. L'art. 39 (“Disposizioni in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili”), stabilisce che, “In attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28/2009/CE (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia), 27/2012/CE (sull'efficienza energetica) e nel rispetto dei principi statali in materia, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a:

a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;

b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;

c) disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;

d) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano l'uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti, anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

e) definire forme di incentivazione economica per imprese, enti pubblici e cittadini, destinate alla realizzazione di interventi di miglioramento individuati in diagnosi energetiche o in occasione delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti;

f) disciplinare il costo dei bollini relativi all’attestazione di prestazione energetica, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, in funzione della tipologia e della potenza degli impianti, al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti e le ispezioni e dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli Impianti Termici (CIT);

g) sviluppare, al fine di favorire il controllo e la conoscenza in merito alla corretta applicazione della disciplina per l'efficienza energetica in edilizia e per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sulla produzione da fonti energetiche rinnovabili, accessibile alla pubblica amministrazione, ai professionisti, agli operatori del settore e ai cittadini;

h) redigere il bilancio energetico regionale anche al fine del monitoraggio degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2012;

i) definire gli oneri finanziari a carico dei soggetti che certificano la prestazione energetica degli edifici e le diagnosi energetiche, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione dei catasti di cui alla lettera g);

l) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativiall'ubicazione e alla titolarità? degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;

m) definire uno schema di allegato energetico regionale tipo, al fine da addivenire ad un sistema di riferimento univoco e coerente sul territorio regionale per la redazione dell’allegato energetico al regolamento edilizio dei comuni, da utilizzare ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio”.

ACCERTAMENTI E ISPEZIONI. L'art. 40 (“Disposizioni in merito ad accertamenti ed ispezioni”) dispone che gli enti locali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, specifica la ripartizione delle suddette attività in funzione della tipologia degli accertamenti e delle ispezioni, promuovendo programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale dei soggetti individuati.

SANZIONI. Infine, l'art. 41 (“Sanzioni in materia di energia”) stabilisce che le sanzioni in materia di energia prevista dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale. I proventi delle sanzioni, introitati dai predetti soggetti, sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g), e cioè: disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici; definire forme di incentivazione economica per imprese, enti pubblici e cittadini, destinate alla realizzazione di interventi di miglioramento individuati in diagnosi energetiche o in occasione delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti; sviluppare, al fine di favorire il controllo e la conoscenza in merito alla corretta applicazione della disciplina per l'efficienza energetica in edilizia e per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sulla produzione da fonti energetiche rinnovabili, accessibile alla pubblica amministrazione, ai professionisti, agli operatori del settore e ai cittadini.

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