Nella Gazzetta Ufficiale n.172 del 25 luglio 2016, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016, recante “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.
Il provvedimento, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 14 luglio scorso e in vigore da oggi 26 luglio 2016, contiene la rettifica di alcune definizioni, precisazioni sulla modalità di calcolo dell’obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali.
Il decreto, che tiene conto delle osservazioni avanzate dalla Commissione europea e del parere espresso dalla commissione Industria del Senato, prevede anche norme per la semplificazione e la rimozione di ostacoli amministrativi alla diffusione dell’efficienza nonché la possibilità di incrementare, con ulteriori risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2, la dotazione del costituendo Fondo nazionale per l’efficienza energetica.
CORRETTIVI SU TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEI CONDOMINI. Tra le modifiche più rilevanti e attese, quelle sulla termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini. Entro il 31 dicembre 2016 in ogni condominio si dovrà verificare se sussista l’obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e, in caso positivo, di modificare in tal senso gli impianti di riscaldamento esistenti, pena pesanti sanzioni.
All'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
i. le parole «individuali», sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna unita' immobiliare». Seguentemente le parole «di ciascun centro di consumo individuale», sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime»;
ii. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e' obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;»;
iii. alla lettera b) le parole «da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali» sono sostituite dalle seguenti parole: «, a cura del proprietario, di sotto-contatori»; seguentemente dopo le parole «eventuali casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione» sono aggiunte le seguenti parole: «o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali,»;
iv. la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;»;
v. la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, e' possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla relativa suddivisione delle spese.».
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