Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 di ieri è stato pubblicato il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”.
Questo decreto, che entrerà in vigore il prossimo 29 luglio, attua la direttiva (UE) 2018/2002 e modifica il decreto legislativo 04/07/2014, n. 102 e il decreto legislativo 30/05/2008, n. 115.
Questo nuovo D.Lgs. è composto da 21 articoli:
Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalita'
Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni
Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico
Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica
Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Art. 10 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Art. 11 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
Art. 12 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
Art. 13 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014
Art. 14 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
Art. 15 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
Art. 16 Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Art. 17 Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
Art. 18 Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
Art. 19 Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
Art. 20 Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
Art. 21 Disposizioni finali e abrogazioni
LE PRINCIPALI NOVITÀ. Il decreto, tra l’altro:
• estende l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
• prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;
• estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;
• integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020.
Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico italiana, il testo prevede, inoltre:
• la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;
• la ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui della Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
• l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici e l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
• la ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di informazione e formazione per l’efficienza energetica;
• la possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.
In allegato il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73