Efficientamento energetico

Efficienza energetica: proposta di modifica della direttiva Ue sulle valutazioni globali

La modifica degli allegati VIII e IX si propone di semplificare e ridurre la quantità di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire

giovedì 7 marzo 2019 - Redazione Build News

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La Commissione europea ha presentato una proposta di Regolamento (C-2019 1616 final del 4 marzo 2019) per modificare gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/Ue (vedi allegati). L’obiettivo è semplificare e chiarire il contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento.

L'articolo 14 della direttiva 2012/27/Ue obbliga gli Stati membri a effettuare una valutazione globale del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, da ripetersi ogni cinque anni a partire dal 31 dicembre 2015. In queste valutazioni gli Stati membri devono descrivere e prevedere il potenziale di introduzione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, e adottare politiche che prendano in considerazione il potenziale insito nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti.

L'allegato VIII della direttiva elenca gli elementi che devono essere compresi nelle valutazioni globali, mentre l'allegato IX, parte 1, descrive i principi generali per l'analisi costi-benefici che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare quando valutano le soluzioni più efficienti, in termini di uso delle risorse e di costi, per soddisfare le esigenze di riscaldamento e raffreddamento.

Secondo il Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC), che ha analizzato il primo ciclo di valutazioni globali, il contenuto di queste ultime dovrebbe essere migliorato – sebbene siano state utili riguardo a diversi aspetti. Per questo è stata presentata la proposta di modifica, che si propone di ridurre la quantità di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire.

Le raccomandazioni del JRC includono anche requisiti più chiari per la raccolta e il trattamento dei dati, e consentire agli Stati membri di concentrare le loro analisi su modalità rilevanti a livello locale per riscaldare e raffreddare in modo tecnologicamente neutro.

L'intento del Regolamento è anche quello di adeguare il contenuto delle valutazioni alla legislazione aggiornata dell'Unione dell'energia, in particolare alle direttive sulla prestazione energetica nell'edilizia (2010/31/Ue), sull'efficienza energetica (2012/27/Ue), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2018/2001/Ue) e al regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (2018/1999/Ue).

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