Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 231/1 del 20 settembre 2023 è pubblicata la nuova Direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione).
Adottata il 25 luglio scorso dal Consiglio Ue, dopo il via libera definitivo del Parlamento europeo, la nuova Direttiva – che entrerà in vigore il 10 ottobre 2023 – stabilisce che gli Stati membri garantiranno collettivamente una riduzione del consumo di energia finale di almeno l'11,7% nel 2030 rispetto alle previsioni di consumo energetico per il 2030 formulate nel 2020. Ciò si traduce in un limite massimo al consumo di energia finale dell'UE pari a 763 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 993 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio per il consumo primario.
Flessibilità
Il limite per il consumo finale sarà vincolante per gli Stati membri a livello collettivo, mentre l'obiettivo per il consumo di energia primaria sarà indicativo. Gli Stati membri beneficeranno di flessibilità nel conseguimento dell'obiettivo.
Il consumo di energia finale rappresenta l'energia consumata dagli utilizzatori finali, mentre quello di energia primaria comprende anche ciò che viene utilizzato per la produzione e la fornitura di energia.
Finora la direttiva dell'UE sull'efficienza energetica ha contribuito a un risparmio energetico pari a quasi un terzo rispetto alle previsioni dei consumi per il 2030 elaborate nel 2007. Alla luce dell'impegno a ridurre di almeno il 55% le emissioni di gas serra entro il 2030, l'UE vuole tuttavia diventare molto più efficiente sotto il profilo energetico.
Il ruolo degli Stati membri
Tutti gli Stati membri contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo generale dell'UE. Stabiliranno contributi nazionali indicativi e traiettorie per il conseguimento dell'obiettivo nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNEC). I progetti di PNEC aggiornati erano previsti per giugno 2023 e i piani definitivi sono previsti per il 2024.
La formula per il calcolo dei contributi nazionali all'obiettivo (definita nell'allegato I della Direttiva) sarà indicativa, con la possibilità di discostarsene del 2,5%.
La Commissione calcolerà se tutti i contributi raggiungono l'obiettivo dell'11,7% e, in caso contrario, apporterà correzioni ai contributi nazionali inferiori all'importo che si otterrebbe utilizzando la formula (il cosiddetto meccanismo per colmare i divari).
La formula si basa, tra l'altro, sull'intensità energetica, sul PIL pro capite, sullo sviluppo delle energie rinnovabili e sul potenziale di risparmio energetico.
L'obiettivo di risparmio energetico annuale
L'obiettivo di risparmio energetico annuale per il consumo di energia finale aumenterà gradualmente dal 2024 al 2030. Gli Stati membri garantiranno in media un nuovo risparmio annuale dell'1,49% sul consumo di energia finale nel corso di tale periodo, raggiungendo gradualmente l'1,9% il 31 dicembre 2030.
Gli Stati membri possono contabilizzare nel calcolo ai fini del conseguimento dell'obiettivo il risparmio energetico realizzato mediante misure politiche nell'ambito della direttiva attuale e della direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell'edilizia, le misure derivanti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'EU (per gli impianti e per l'edilizia e i trasporti) e le misure di emergenza in materia di energia.
Settore pubblico
Le nuove norme prevedono l'obbligo specifico per il settore pubblico di conseguire una riduzione annuale del consumo energetico dell'1,9%, che può escludere i trasporti pubblici e le forze armate. Inoltre, gli Stati membri saranno tenuti a ristrutturare ogni anno almeno il 3% della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici.