Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che è la rifusione della direttiva 2012/27/UE, di cui lascia inalterate una serie di disposizioni introducendo al tempo stesso alcune nuove.
Innalzato l'obbligo di risparmio energetico
La nuova direttiva ha innalzato l'obbligo di risparmio energetico, stabilendo che gli Stati membri garantiranno collettivamente una riduzione del consumo di energia finale di almeno l'11,7% nel 2030 rispetto alle previsioni di consumo energetico per il 2030 formulate nel 2020. Ciò si traduce in un limite massimo al consumo di energia finale dell'UE pari a 763 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 993 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio per il consumo primario.
Recepimento entro l'11 ottobre 2025
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro l'11 ottobre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che recepiscono gli articoli 8, 9 e 10 e l'allegato V della direttiva.
Come interpretare gli articoli 8, 9 e 10 della direttiva
In proposito, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 4 giugno 2024 è pubblicata la raccomandazione (UE) 2024/1590 della Commissione europea del 28 maggio 2024, che fornisce degli orientamenti interpretativi in sede di recepimento degli articoli 8, 9 e 10 e dell'allegato V della direttiva (UE) 2023/1791 nel diritto nazionale degli Stati membri. Gli orientamenti vertono in particolare sui nuovi elementi della direttiva e integrano in tal modo l'allegato della raccomandazione (UE) 2019/1658, che rimane d'applicazione. L'interpretazione vincolante della legislazione dell'UE è comunque competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'UE.
Gli articoli 8, 9 e 10 della direttiva sono strettamente interconnessi, in quanto il volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale, di cui all'articolo 8, deve essere ottenuto dagli Stati membri istituendo regimi obbligatori di efficienza energetica a norma dell'articolo 9, attuando misure politiche alternative a norma dell'articolo 10, o tramite entrambe le opzioni.